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	<title>Studio Legale Cacace &#187; Diritto Civile</title>
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		<title>Danno da ritardo aereo: risarcimento accordato al datore di lavoro dei passeggeri</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia è intervenuta a chiarire la portata interpretativa di determinate norme della Convenzione per l&#8217;unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 e, in particolare, di quelle disciplinanti la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (cfr. l&#8217;art. 19 della citata Convenzione che prevede un obbligo generale per il vettore di risarcire ogni danno da ritardo e, secondo [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia è intervenuta a chiarire la portata interpretativa di determinate norme della Convenzione per l&#8217;unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 e, in particolare, di quelle disciplinanti la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (cfr. l&#8217;art. 19 della citata Convenzione che prevede un obbligo generale per il vettore di risarcire ogni danno da ritardo e, secondo il quale, «il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».)<br />
La Corte suprema coinvolta nell&#8217;ambito di tale vicenda, inerente un contratto di trasporto internazionale concluso tra una compagnia aerea di bandiera e una persona giuridica, datrice di lavoro dei passeggeri, ha domandato alla Corte di giustizia se le norme della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo per danno da ritardo debbano essere intese e interpretate nel senso che la responsabilità di questi sussista anche nei confronti dei terzi, di persone cioè diverse dai passeggeri, quali, specificamente, la persona giuridica, datore di lavoro dei passeggeri, per i cui dipendenti questa abbia acquistato i biglietti aerei destinati al trasporto di quest&#8217;ultimi nell&#8217;ambito di una missione professionale, la quale, a causa del ritardo (di più di quattordici ore) realizzato dalla compagnia aerea, abbia dovuto sostenere delle spese aggiuntive (indennità giornaliere e contributi sociali supplementari).<br />
Nel rispondere affermativamente al quesito posto dalla Corte suprema lituana, la Corte di giustizia precisa anzitutto che, nel caso di specie, si tratta in via preliminare di stabilire se il danno da ritardo aereo di cui trattasi rientri nell&#8217;ambito di applicazione della Convenzione di Montreal, la quale, a decorrere dalla sua entrata in vigore all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, costituisce, per costante giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, «parte integrante del diritto dell&#8217;Unione» sulla cui interpretazione e applicazione la Corte è chiamata a pronunciarsi nell&#8217;ambito [pure] della sua competenza ex art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale).<br />
La questione controversa che spetta alla Corte di giustizia definire attiene, in particolare, all&#8217;eventuale legittimazione attiva della persona giuridica/datrice di lavoro a richiedere il risarcimento del danno derivante dal ritardo aereo sofferto, materialmente, dai suoi dipendenti in ragione delle spese supplementari cui questa sia incorsa a causa del ritardo medesimo (cfr., in merito, l&#8217;art. 29 della Convenzione di Montreal, a mente del quale «nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio»).<br />
In conformità ai canoni ermeneutici propri del diritto dei trattati e mutuati dal diritto dell&#8217;Unione europea, le norme dei trattati internazionali vanno interpretate, non solo in funzione dei termini in cui sono redatte, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono inserite e degli obiettivi generali che il trattato persegue. Alla luce di questi e, specialmente, dell&#8217;obiettivo di tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale che la Convenzione si prefigge, per la quale, la nozione di «utente» non è necessariamente corrispondente con quella di «passeggero», l&#8217;art. 19 della Convenzione va interpretato e applicato, secondo gli eurogiudici, «non soltanto al danno subìto da un passeggero, ma anche a quello subìto dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a far trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti».<br />
La Corte di giustizia ha infine chiarito il massimo risarcibile dai vettori aerei, i quali non potranno essere impegnati oltre il limite «per passeggero» fissato dall&#8217;articolo 22, par. 1, della Convenzione detta; il quale andrà inteso e interpretato nel senso che «il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente».</p>
<p>http://www.norma.dbi.it/notizie/45530/danno-da-ritardo-aereo-risarcimento-accordato-al-datore-di-lavoro-dei-passeggeri</p>
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		<title>Telecamere posti auto. Non serve l&#8217;unanimità per l&#8217;installazione</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/telecamere-posti-auto-non-serve-lunanimita-per-linstallazione/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi per installare la videosorveglianza nel garage. Nessuna interferenza con la privacy in quanto le aree comuni non rientrano nella privata dimora. Non viola la privacy l&#8217;installazione di videocamere di sorveglianza che riprendono l&#8217;autorimessa comune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se finalizzata ad evitare la commissione di reati. Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17803, depositata l&#8217;8 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera che prevedeva l&#8217;installazione di un sistema di telecamere nella zona box auto, anche se non [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi per installare la videosorveglianza nel garage. Nessuna interferenza con la privacy in quanto le aree comuni non rientrano nella privata dimora.</em></p>
<p><a href="http://www.condominioweb.com/videosorveglianza-in-condominio-breve-focus.1557"><strong>Non viola la privacy l&#8217;installazione di videocamere di sorveglianza</strong> </a>che riprendono l&#8217;autorimessa comune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se finalizzata ad evitare la commissione di reati.</p>
<p>Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17803, depositata l&#8217;8 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera che prevedeva l&#8217;installazione di un sistema di telecamere nella zona box auto, anche se non adottata all&#8217;unanimità, perché non si tratta di un&#8217;innovazione vietata.</p>
<p>Per il giudice romano non v&#8217;è alcuna lesione della riservatezza, in quanto le aree comuni condominiali non rientrano nei concetti di “domicilio”, di “privata dimora” e di “appartenenza di essi” ai quali si riferisce l&#8217;art. 614 c.p., nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Invero, <strong>le aree comuni sono destinate all&#8217;uso di un numero indeterminato di soggetti</strong>; di conseguenza, la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese, non trattandosi di private dimore.</p>
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<p>Smentito in parte il Garante della privacy, che talora si è espresso contro la sorveglianza video delle parti comuni a tutela della riservatezza dei condòmini.</p>
<p><strong>Il caso</strong> – La delibera condominiale, con la quale l&#8217;assemblea aveva disposto, tra le altre cose, l&#8217;installazione di telecamere a chiuso nel garage condominiale, viene impugnata perché costituirebbe innovazione gravosa e lesiva del diritto alla privacy e, inoltre, perché votata a maggioranza, e non all&#8217;unanimità.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, nel rigettare il ricorso sul punto, sottolinea anzitutto che <a href="http://www.condominioweb.com/la-possibilita-dinstallare-un-impianto-di-videosorveglianza-nelle-parti-comuni-nelledificio.1214"><strong>l&#8217;installazione dei telecamere sulle parti comuni non costituisce innovazione vietata</strong></a> in quanto non integra modifiche che alterano l&#8217;entità materiale della parte comune e non determina un utilizzo del bene stesso per fini diversi da quelli precedenti. Non serve pertanto l&#8217;unanimità dei consensi per dare il via libera agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.</p>
<p>Quanto alla privacy, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “<em>i beni comuni o comunque privati, tuttavia aperti alla pubblica visione non possono essere oggetto della tutela offerta ai beni di privata dimora, onde l&#8217;installazione di telecamere che riprendano spazi comuni o aperti alla pubblica visione non integra neanche un&#8217;innovazione vietata da deliberare all&#8217;unanimità</em>”</p>
<p><strong>A tal proposito,</strong> il Tribunale cita anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/2008) che, dopo aver sottolineato che l&#8217;art. 14 Cost. tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in quel luogo e che, <strong>“</strong>nel caso di riprese visive, il limite costituzionale dell&#8217;inviolabilità del domicilio costituisce presidio della sfera di intangibilità della riservatezza”, ha osservato che “<em>non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Con la conseguenza che, se l&#8217;azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza</em>”.</p>
<p>Dunque, è sulla base di tali principi – ribaditi anche dalla Cassazione (sentenze n. 14346/12 e 71/13) – che va effettuata la <strong>valutazione della legittimità o meno dell&#8217;installazione di videocamere “<em>verificando se l&#8217;oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora</em></strong>. <em>Invero, se il fine indicato dal Garante è quello di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell&#8217;illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video contrariamente a quanto talora affermato dal Garante”</em>.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.condominioweb.com/installare-le-telecamere-nel-garage-non-occorre-lunanimita.12420#ixzz43RSz99z1">http://www.condominioweb.com/installare-le-telecamere-nel-garage-non-occorre-lunanimita.12420#ixzz43RSz99z1</a><br />
www.condominioweb.com</p>
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		<title>Cassazione: utilizzo improprio della e-mail aziendale e sanzione da applicare</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito come l’utilizzo improprio della e-mail aziendale e l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore di lavoro al fine di prevenire abusi, non è sufficiente a configurare un licenziamento per giusta causa (articolo 2119 c.c.), laddove sia presente un codice disciplinare o una contrattazione collettiva che prevede, per tale infrazione, una sanzione conservativa. http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito come l’utilizzo improprio della e-mail aziendale e l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore di lavoro al fine di prevenire abusi, non è sufficiente a configurare un licenziamento per giusta causa (articolo 2119 c.c.), laddove sia presente un codice disciplinare o una contrattazione collettiva che prevede, per tale infrazione, una sanzione conservativa.</p>
<p>http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare</p>
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		<title>Un freno al trasferimento del lavoratore</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/un-freno-al-trasferimento-del-lavoratore/</link>
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		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In caso di trasferimento del lavoratore ad altra sede, l&#8217;azienda deve mediare fra esigenze produttive e organizzative e ragioni familiari del dipendente: sentenza Cassazione. Il datore di lavoro, nel momento in cui dispone il trasferimento del lavoratore in altra sede per ragioni organizzative, deve applicare i principi di correttezza e buona fede e preferire, se sono possibili, le soluzioni meno gravose per il dipendente: lo afferma la Corte di Cassazione con una sentenza che accoglie il ricorso di un lavoratore contro l’impresa che lo aveva licenziato per non aver accettato un trasferimento a 600 km di distanza. Con la sentenza [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di trasferimento del lavoratore ad altra sede, l&#8217;azienda deve mediare fra esigenze produttive e organizzative e ragioni familiari del dipendente: sentenza Cassazione.</p>
<p>Il datore di lavoro, nel momento in cui dispone il trasferimento del lavoratore in altra sede per ragioni organizzative, deve applicare i principi di correttezza e buona fede e preferire, se sono possibili, le soluzioni meno gravose per il dipendente: lo afferma la Corte di Cassazione con una sentenza che accoglie il ricorso di un lavoratore contro l’impresa che lo aveva licenziato per non aver accettato un trasferimento a 600 km di distanza.</p>
<p>Con la sentenza 1608/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che</p>
<p>«ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di laovro, in ottemperanza dei principi di correttezza e buona fede (articolo 1375 del codice civile), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento.</p>
<p>Nel caso in esame, il dipendente ha obiettato che esistevano soluzioni molto più agevoli, con un trasferimento nella stessa regione di residenza, la Campania, l’impresa ha risposto sottolineando che le esigenze produttive e organizzative giustificavano pienamente la richiesta di trasferimento, la sentenza ha dato ragione al lavoratore. Per quanto riguarda le ragioni familiari, il lavoratore, con moglie e quattro figli in età scolastica, era senza stipendio da un anno, perché l’impresa non aveva rispettato una sentenza di reintegro nel posto di lavoro. In pratica, dopo che l’operaio si era rifiutato di effettuare il trasferimento ed era stato licenziato, aveva vinto il ricorso in tribunale, che aveva disposto il reintegro, provvedimento davanti al quale l’impresa ha riproposto il trasferimento a circa 600 km di distanza, nella stessa unità produttiva che il lavoratore aveva già rifiutato come destinazione.</p>
<p>La sentenza è importante perché fornisce un’interpretazione del dettato Costituzionale, articolo 41 sulla libera iniziativa economica privata, che «non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore».</p>
<p>http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/112389/freno-trasferimento-lavoratore.html#</p>
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		<title>Risarcimento del danno da fermo tecnico: non è necessaria la prova del noleggio di altra auto</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-non-e-necessaria-la-prova-del-noleggio-di-altra-auto/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015 Con la sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per sinistro stradale, ha chiarito che per il risarcimento del danno da “fermo tecnico” non è necessario dimostrare il noleggio di un’altra auto. Nel caso di specie, il ricorrente, vittima di un incidente stradale, si era visto respingere la domanda risarcitoria per il danno da “fermo tecnico” sul presupposto della mancata prova “che l’attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/risarcimento-del-danno-da-fermo-tecnico-non-e-necessaria-la-prova-del-noleggio-di-altra-auto/">Risarcimento del danno da fermo tecnico: non è necessaria la prova del noleggio di altra auto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015</p>
<p>Con la sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per sinistro stradale, ha chiarito che per il risarcimento del danno da “fermo tecnico” non è necessario dimostrare il noleggio di un’altra auto.</p>
<p>Nel caso di specie, il ricorrente, vittima di un incidente stradale, si era visto respingere la domanda risarcitoria per il danno da “fermo tecnico” sul presupposto della mancata prova “che l’attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l’esecuzione delle necessarie riparazioni“.</p>
<p>La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in ragione del quale il cd. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di un prova specifica.</p>
<p>Secondo la Cassazione, quel che rileva a tal fine è infatti la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato (vedi, ex multis, Cass. n. 22687/2013). Si precisa infatti che l’autoveicolo “anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” .</p>
<p>Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di legittimità ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale competente, nella persona di diverso magistrato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://giuricivile.it</p>
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		<title>Se il bancomat inghiotte la carta, la banca risponde del danno</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con sentenza del 22 gennaio 2016, n. 806 la Corte di Cassazione esamina l&#8217;ipotesi della sottrazione di una scheda bancomat mediante la manomissione del relativo sportello, con conseguente furto della tessera ed ampi prelievi sul conto del cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca per l&#8217;accaduto. Questa sentenza si occupa di una questione in cui potrebbe trovarsi qualunque cittadino che abbia un bancomat nel portafoglio, ed assume, contrariamente alle sentenze di merito dei primi due gradi di causa, una posizione molto favorevole al Cliente. La fattispecie concreta è la seguente. Un comune cittadino va allo sportello bancomat della [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 22 gennaio 2016, n. 806 la Corte di Cassazione esamina l&#8217;ipotesi della sottrazione di una scheda bancomat mediante la manomissione del relativo sportello, con conseguente furto della tessera ed ampi prelievi sul conto del cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca per l&#8217;accaduto.</p>
<p>Questa sentenza si occupa di una questione in cui potrebbe trovarsi qualunque cittadino che abbia un bancomat nel portafoglio, ed assume, contrariamente alle sentenze di merito dei primi due gradi di causa, una posizione molto favorevole al Cliente.</p>
<p>La fattispecie concreta è la seguente. Un comune cittadino va allo sportello bancomat della sua banca per effettuare un prelievo. Piuttosto ingenuamente, si fa “aiutare” nell&#8217;operazione da uno sconosciuto che staziona nei pressi, e che con la scusa di assisterlo approfitta per prendere nota del codice pin. Il bancomat, apparentemente per un malfunzionamento, non restituisce la carta e non eroga la somma. L&#8217;indomani il cliente si reca in banca, avvertendo verbalmente dell&#8217;accaduto. In vicedirettore della filiale, che si trovava presso l&#8217;istituto, lo invita a tornare il giorno dopo; ma la carta non viene rinvenuta, e, nel frattempo, ignoti la utilizzano per effettuare consistenti prelievi, per oltre 7000 Euro. A quel punto l&#8217;attore comunica per iscritto l&#8217;evento al vice direttore e sporge denuncia.</p>
<p>Con tutta evidenza, si tratta di una classica “truffa del bancomat”: ignoti avevano applicato allo sportello bancomat un marchingegno (cd. “skimmer”) che tratteneva le tessere, e con la scusa di compiere una buona azione avvicinavano il titolare per carpire il pin.</p>
<p>A questo punto il cliente chiede alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d&#8217;Appello rigettano la domanda, rilevando che risulta eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall&#8217;accaduto così come prescritto dalle condizioni generali di contratto, e che, comunque, l&#8217;accaduto è da considerarsi ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del danneggiato, che aveva commesso l&#8217;imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta, ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Oltretutto, secondo la Corte territoriale, l&#8217;appellante è pure responsabile per aver violato la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, il danneggiato osserva che le sentenze di merito avevano posto l&#8217;accento soltanto sulle sue inadempienze, ma non avevano minimamente valutato le negligenze della banca, che, nonostante fosse stata immediatamente avvisata dell&#8217;accaduto, non aveva prestato alcuna assistenza al cliente, determinando un evidente aggravio del danno.</p>
<p>Inoltre, sebbene lo sportello fosse costantemente videosorvegliato, la banca non aveva vigilato adeguatamente contro la manomissione dello stesso. Per di più, il ladro aveva potuto compiere prelievi per importi superiori al plafondgiornaliero contrattualmente previsto, sempre senza alcun intervento della banca.</p>
<p>La Corte di Cassazione accoglie l&#8217;impostazione del ricorrente e censura sotto molteplici profili la sentenza di merito, per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.</p>
<p>A tale riguardo, la Suprema Corte nota che la Corte territoriale non aveva valutato né la condotta del funzionario che aveva raccolto la denuncia del malfunzionamento del bancomat, senza fare nulla fino al giorno successivo, né la manomissione di uno sportello teoricamente sorvegliato ventiquattr&#8217;ore al giorno, alla stregua del parametro della “diligenza specifica” che deve caratterizzare la condotta della banca. Viene richiamato, a riguardo, il precedente di Cass. n. 13777/07, relativa a fattispecie sostanzialmente analoga. Tale sentenza imponeva di valutare, a prescindere dalla condotta del cliente, “la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni”, in quanto “la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.</p>
<p>Insomma, per quanto censurabile possa essere la condotta del cliente, che nella fattispecie è stato molto negligente, anche la condotta della banca va valutata, alla stregua del parametro della “diligenza qualificata” richiesta ad un operatore professionale.</p>
<p>La Cassazione si sofferma sul contenuto degli obblighi derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1176 c.c., evidenziando la sussistenza di un “dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale” a fronte della denuncia, pur irrituale, da parte del cliente, e la “peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat”.</p>
<p>Certo, ammette la Cassazione, l’art. 1176 non specifica quale sia la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale: è compito del Giudice verificare quanta diligenza debba avere la banca nell&#8217;esercizio dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro, e se risponda al parametro stabilito dalla norma la condotta del funzionario notiziato del fatto, che si limita a rimandare il problema senza verificare se la carta sia ancora nella macchina, e senza assumere, in generale, alcuna iniziativa a tutela del cliente.</p>
<p>La Corte valorizza anche la circostanza, del tutto ignorata dalla sentenza di merito, “del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca”.</p>
<p>La sentenza di merito, in definitiva, viene pesantemente censurata per essersi concentrata solo sul lato del cliente, senza valutare in alcun modo la condotta della banca, che pure, a giudizio della Cassazione, pare connotata da evidenti errori ed inefficienze. Se da questo possa derivare una responsabilità, o corresponsabilità, della Banca, lo stabilirà il Giudice del rinvio. I primi commenti a questa sentenza si sono affrettati ad affermare che la Cassazione ha affermato la responsabilità della banca per la sottrazione e l&#8217;uso illecito della carta bancomat. Non è così. La Cassazione ha evidenziato alcuni profili da cui può derivare una responsabilità della banca, ma la valutazione e la valorizzazione di tali profili spetterà alla Corte d&#8217;Appello in sede di rinvio.</p>
<p>Non vi è molto da aggiungere: la sentenza afferma principi che possono ritenersi del tutto condivisibili e si sforza, senza dubbio, di contemperare le regolamentazioni dei rapporti tra banche e clientela con le esigenze di protezione del danneggiato e stabilisce con chiarezza l&#8217;importanza dell&#8217;individuazione degli obblighi di diligenza qualificata gravanti sulla banca.</p>
<p>http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/25/se-il-bancomat-inghiotte-la-carta-la-banca-risponde-del-danno</p>
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		<title>Incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile [1]. È quanto chiarito dal Tribunale di Tivoli con una recente sentenza [2] che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie. -L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile [1]. È quanto chiarito dal Tribunale di Tivoli con una recente sentenza [2] che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie. -L’assicurazione che nega il <strong>risarcimento </strong>al danneggiato da <strong>sinistro stradale </strong>senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile <strong>[1]</strong>. È quanto chiarito dal <strong>Tribunale di Tivoli</strong> con una recente sentenza <strong>[2]</strong> che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie.</p>
<p>Il codice stabilisce, nel caso in cui una parte agisca in causa o resista alla legittima pretesa della controparte con malafede o colpa grave, questa può essere condannata, dal giudice, anche senza una specifica richiesta dell’avversario (quindi, d’ufficio), al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, da valutarsi secondo quando al magistrato appare giusto nel caso di specie (cosiddetta liquidazione in via equitativa). Nel caso di specie, la somma è stata determinata nella misura del quadruplo delle spese processuali, a loro volta già liquidate in misura massima. Si tratta di una sorta di ristoro per aver dovuto subire un processo del quale non ve n’era necessità. Tale previsione serve per scoraggiare l’abuso del processo e la strumentalizzazione della giustizia.</p>
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		<title>Cassazione: se l&#8217;acqua non è potabile, il cittadino va rimborsato</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Attraverso l&#8217;ordinanza numero 25112/2015, depositata il 14 dicembre, la Corte di Cassazione ha reso un&#8217;interessante pronuncia in materia di depurazione delle acque. I giudici, infatti, hanno ricordato che, secondo la lettura della disciplina inerente la debenza dei relativi canoni resa dalla Corte Costituzionale, il pagamento non è dovuto se il Comune è sfornito di un impianto di depurazione delle acque centralizzato. La Consulta, più precisamente, con la pronuncia numero 335/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 14 della legge numero 36 del 1994, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso l&#8217;ordinanza numero 25112/2015, depositata il 14 dicembre, la Corte di Cassazione ha reso un&#8217;interessante pronuncia in materia di depurazione delle acque.<br />
I giudici, infatti, hanno ricordato che, secondo la lettura della disciplina inerente la debenza dei relativi canoni resa dalla Corte Costituzionale, il pagamento non è dovuto se il Comune è sfornito di un impianto di depurazione delle acque centralizzato.</p>
<p>La Consulta, più precisamente, con la pronuncia numero 335/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 14 della legge numero 36 del 1994, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nei predetti casi o nei casi in cui gli impianti centralizzati, pur se sussistenti, siano inattivi.</p>
<p>Per la Cassazione è quindi chiaro che la tariffa del servizio idrico integrato è il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.<br />
Del resto, a seguito del suo pagamento, l&#8217;utente beneficia sia della somministrazione della risorsa idrica, sia della fornitura dei servizi di fognatura e di depurazione.<br />
Di conseguenza, sarebbe irragionevole obbligare l&#8217;utente a pagare la quota relativa al servizio di depurazione se la controprestazione manca.<br />
Nel caso sottoposto all&#8217;attenzione dei giudici, l&#8217;oggetto del contendere riguardava appunto degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche in un periodo durante il quale il relativo impianto non era funzionante.<br />
Per la Cassazione, alla luce di quanto visto, corretta è stata quindi la decisione con la quale il Tribunale ha escluso, per tale periodo, il diritto della società erogatrice del servizio alla riscossione.<br />
Confermata quindi la vittoria del cittadino: la somma versata per la depurazione &#8220;mancata&#8221; delle acque gli va rimborsata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Cassazione: se l&#8217;acqua non è potabile, il cittadino va rimborsato<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
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		<title>se al preliminare non segue il definito non si verifica il trasferimento</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-se-al-preliminare-non-segue-il-definitivo-limmissione-nel-possesso-non-vale-ai-fini-dellusucapione-fonte-cassazione-se-al-preliminare-non-segue-il-definitivo-limmissione-nel-pos/</link>
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		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Se al preliminare non segue il rogito, non si verifica il trasferimento di proprietà di un immobile e dunque non si instaura il possesso necessario per l&#8217;usucapione. In tale situazione, ciò che si trasferisce è solo l&#8217;oggetto del possesso, il quale, invece, non si compra e non si vende, non si cede e non si riceve per l&#8217;effetto di un negozio. Indi per cui, la c.d. &#8220;immissione di possesso&#8221; all&#8217;atto del preliminare di vendita di immobile non può costituire di per sé titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, seconda [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se al preliminare non segue il rogito, non si verifica il trasferimento di proprietà di un immobile e dunque non si instaura il possesso necessario per l&#8217;usucapione.<br />
In tale situazione, ciò che si trasferisce è solo l&#8217;oggetto del possesso, il quale, invece, non si compra e non si vende, non si cede e non si riceve per l&#8217;effetto di un negozio.<br />
Indi per cui, la c.d. &#8220;immissione di possesso&#8221; all&#8217;atto del preliminare di vendita di immobile non può costituire di per sé titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene.</p>
<p>Lo stabilisce la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 23673/2015 (qui sotto allegata), depositata il 19 novembre 2015.<br />
Dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour ricorre una società immobiliare, la quale aveva sottoscritto con una coppia di coniugi una scrittura privata, poi registrata, avente ad oggetto il preliminare di vendita di un appartamento e di una cantina.<br />
Ciò nonostante, il rogito definitivo non era mai stato stipulato e neppure la coppia aveva ottenuto esecuzione della sentenza di condanna della società al trasferimento con rogito dei beni contestualmente al pagamento del residuo prezzo dovuto, da ciò derivando la successiva prescrizione delle relative obbligazioni.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello, riformando la decisione del Tribunale, riconosceva i coniugi proprietari dei predetti immobili per l&#8217;avvenuta usucapione, derivante dal possesso protrattosi sin dal 1970.<br />
Gli Ermellini ribaltano tale decisione, richiamando un principio affermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 7930/2008, in base al quale l&#8217;art. 1140 c.c. e i principi generali in materia di possesso non consentono la trasmissione del possesso per patto negoziale indipendente e anteriormente alla trasmissione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui esso costituisca esercizio.<br />
Pertanto, l&#8217;immissione in possesso all&#8217;atto del preliminare di vendita di immobile (immobile, la cui proprietà ed il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l&#8217;atto definitivo traslativo) non può costituire titolo idoneo abilitativo di un&#8217;eventuale usucapione del bene.</p>
<p>Cassata la decisione, la parola torna al giudice del rinvio.<br />
Cass., II sez. civ. sent. 23673/2015</p>
<p>Fonte: Cassazione: se al preliminare non segue il definitivo, l&#8217;immissione nel possesso non vale ai fini dell&#8217;usucapione<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Lavatrice, centrifuga spenta di notte e dopo pranzo</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/lavatrice-centrifuga-spenta-di-notte-e-dopo-pranzo/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 08:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Centrifuga della lavatrice off limits nelle ore notturne. L&#8217;eccessivo rumore può infatti disturbare il riposo dei vicini per cui l&#8217;utilizzo va limitato alle ore diurne con una fascia di rispetto postprandiale. Lo si deduce dalla sentenza n. 22105/2015 della Cassazione che ha bocciato il ricorso di un condomino &#8211; la cui camera da letto si trovava proprio sotto l&#8217;apparecchio -, che chiedeva la cessazione o riduzione del rumore, soltanto perché non aveva provato «né una frequenza particolarmente intensa &#8230; http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-10-29/lavatrice-centrifuga-spenta-notte-e-pranzo-175739.php</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/lavatrice-centrifuga-spenta-di-notte-e-dopo-pranzo/">Lavatrice, centrifuga spenta di notte e dopo pranzo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centrifuga della lavatrice off limits nelle ore notturne. L&#8217;eccessivo rumore può infatti disturbare il riposo dei vicini per cui l&#8217;utilizzo va limitato alle ore diurne con una fascia di rispetto postprandiale. Lo si deduce dalla sentenza n. 22105/2015 della Cassazione che ha bocciato il ricorso di un condomino &#8211; la cui camera da letto si trovava proprio sotto l&#8217;apparecchio -, che chiedeva la cessazione o riduzione del rumore, soltanto perché non aveva provato «né una frequenza particolarmente intensa &#8230;</p>
<p>http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-10-29/lavatrice-centrifuga-spenta-notte-e-pranzo-175739.php</p>
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