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	<title>Studio Legale Cacace &#187; opposizione a cartelle esattoriali</title>
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		<title>Cartelle esattoriali notificate da Equitalia: profili di illegittimità e principi di ricalcolo delle somme</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[opposizione a cartelle esattoriali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La cartella di pagamento è l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori. Gli importi richiesti sulla base della cartella variano a seconda del momento del pagamento o del rateizzo. Nel caso di pagamento/rateizzo della cartella ENTRO i 60 giorni dalla notifica l’importo totale comprende: le imposte o i contributi non versati; gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (o gli interessi INPS o INAIL); le sanzioni civili pecuniarie (o le somme aggiuntive relative al premio o contributo, se trattasi di INPS o INAIL); i compensi di riscossione (aggio) in misura [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul class="toolbar">
<li>
<div class="fb-share-button fb_iframe_widget">La cartella di pagamento è l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori. Gli importi richiesti sulla base della cartella variano a seconda del <b>momento del pagamento </b>o del rateizzo.</div>
</li>
</ul>
<p>Nel caso di<b> <i>pagamento/rateizzo della cartella ENTRO i 60 giorni dalla notifica</i></b> l’importo totale comprende:</p>
<ul>
<li>le imposte o i contributi non versati;</li>
<li>gli <b>interessi di ritardata iscrizione a ruolo</b> (o gli interessi INPS o INAIL);</li>
<li>le <b>sanzioni</b> civili pecuniarie (o le somme aggiuntive relative al premio o contributo, se trattasi di INPS o INAIL);</li>
<li>i <b>compensi di riscossione </b>(aggio) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati precedenti la cartellaNel caso di <b><i>pagamento/rateizzo cartella OLTRE i 60 giorni dascritte a ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati precedenti la cartellalla notifica</i> </b>la cartella riporterà <b>ulteriori importi:</b>
<ul>
<li>gli<b> interessi di mora</b>;</li>
<li>le ulteriori <b>somme aggiuntive</b> nel caso di contributi INPS o premi INAIL;</li>
<li>l’<b>aggio</b> di riscossione interamente a carico del contribuente <b>e pari all’ 8%</b> del totale (9% per i ruoli emessi prima del 1° gennaio 2013);</li>
<li>le eventuali <b>spese per le procedure cautelari ed esecutive</b> (fermi, ipoteche, pignoramenti).</li>
</ul>
<p><b>Già considerando soltanto questi elementi le somme a carico del contribuente appaiono considerevolmente al di sopra degli importi originariamente dovuti riportati nell’estratto di ruolo.</b></p>
<p><b>Una prima questione di legittimità attiene all’impossibilità di verificare, con l’esame della cartella, i criteri in base ai quali Equitalia effettua il conteggio degli interessi moratori.</b></p>
<p>L’importo preteso a titolo di <b>indennità di mora</b>, denominato “interessi di mora” e ricompreso nell’importo totale della cartella, <b>non è intelligibile</b>per il contribuente poiché nelle singole cartelle viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità. La <b>Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la</b><a href="http://www.altalex.com/documents/massimario/2014/02/25/cartella-esattoriale-interessi-calcolo-diritto-di-difesa-violazione">s</a><b><a href="http://www.altalex.com/documents/massimario/2014/02/25/cartella-esattoriale-interessi-calcolo-diritto-di-difesa-violazione">entenza n. 4516</a> del 21.03.2012 </b>ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire “<i>l’operato dell’ufficio</i>” e decifrare un computo degli interessi “<i>criptico e non comprensibile</i>”. In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella stessa.</li>
<li>Nella stessa direzione e sempre in tema di adeguata motivazione anche<b>l’<a href="http://www.altalex.com/documents/massimario/2014/06/18/avviso-di-accertamento-omissione-cartella-esattoriale-motivazione-adeguata">ordinanza n. 8934</a> della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014</b> che ribasce che “<i>l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” </i>e che<i> “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”. </i>Nella stessa direzione citiamo la <b>Sentenza Cassazione 8651/2009.</b>
<p>Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da <i>nullità</i>. Per la Cassazione si tratta di atti lesivi del diritto alla difesa del contribuente e a nulla vale che l’iter dell’accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato.</p>
<p><b>Una seconda questione di legittimità riguarda l’anatocismo</b></p>
<p>L’anatocismo, ai sensi dell’<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1283">art. 1283</a> del codice civile, consiste nell’applicazione di interessi su altri interessi ed è vietato.</li>
<li>Nel caso di specie sono considerati anatocistici e quindi illegittimi le aliquote e gli interessi applicati su altri interessi e sulle sanzioni. Possiamo distinguere 3 applicazioni di anatocismo nelle formule utilizzate da Equitalia:
<ul>
<li><i>l’anatocismo nel calcolo degli interessi di mora:</i> la base di calcolo applicata comprende, infatti, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni;</li>
<li><i>l’anatocismo nel calcolo dell’Aggio</i>: il compenso di riscossione (o aggio) è determinato in misura percentuale (è quindi parificato ad un interesse) su una base di calcolo che comprende anche gli<u> </u>interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e, addirittura, gli interessi di mora;</li>
<li><i>l’anatocismo degli interessi di dilazione</i>: in caso di rateizzo di debiti tributari erariali (Ires, Irap, Iva ecc.) Equitalia applica gli interessi di dilazione anche sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sulle sanzioni. Nel caso di contributi previdenziali Inps e premi Inail, l’interesse di dilazione è applicato sulle somme aggiuntive (sanzioni) e sugli interessi di mora.</li>
</ul>
<p>Incrociando la prima questione con la seconda si può affermare che, trascorsi 60 giorni dalla notifica, tutte le cartelle sono viziate dall’anatocismo.</li>
<li><b>Una terza questione riguarda, infine, la rateazione delle somme iscritte a ruolo</b>
<p>La rateazione delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973: se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Equitalia, però, utilizza per l’ammortamento della rateazione una variante del piano «alla francese», una scelta discrezionale che non è prescritta da alcuna norma, ma stabilita da una Direttiva del gruppo Equitalia, la DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: «Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo».</p>
<p>Il piano di ammortamento «alla francese» comporta nel caso di rate mensili, l’innalzamento del tasso effettivo applicato per il rateizzo dei debiti erariali e previdenziali al di sopra del tasso stabilito per legge dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, Equitalia utilizza una forma tecnica di ammortamento non riproducibile da parte del contribuente perché differente da quella classica «alla francese».</p>
<p>Infine, Equitalia costruisce il piano di rateizzo richiesto dal contribuente includendo nella dilazione<br />
anche il pagamento degli interessi di mora su tributi e dell’aggio (non capitalizzati) determinando un ulteriore forte innalzamento del TAEG rispetto al tasso previsto dalla legge.</li>
<li>Di fatto:
<p><b>TAE (Tasso effettivo pagato) &gt; TAN (tasso stabilito dalla legge)</b></p>
<p>è una constatazione che si accompagna all’<b>assoluta opacità delle informazioni fornite nella copia dell’accettazione del rateizzo rilasciata al contribuente.</b></p>
<p><b>Ciò può comportare l’indeterminatezza del tasso di dilazione ex <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284">art. 1284 c.c.</a></b></p>
<p>Dall&#8217;analisi effettuata sul piano di dilazione, infatti, riscontriamo che i tassi applicabili potrebbero essere addirittura tre, alternativi tra loro, nell&#8217;ipotesi di sviluppare un piano alternativo considerando il tasso vigente come TAN, TAE oppure TAEG. Tutte le varianti sarebbero comunque differenti rispetto al piano proposto in rateizzo da Equitalia S.p.A., che risulta non seguire alcun metodo c.d. alla francese, dal momento che le rate non hanno lo stesso importo. Stante l&#8217;impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, la possibilità di applicare tassi alternativi tra loro determina una indeterminatezza del tasso di dilazione: sulla base delle ipotesi di cui sopra si addiviene ad almeno tre diverse ipotesi di piani d&#8217;ammortamento. Tale indeterminatezza comporta l&#8217;applicazione di diritto <b>ex <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284">art. 1284 c.c.</a></b>, terzo comma, di interessi di dilazione nella misura legale. Numerose sentenze di merito hanno ribadito tale evidenza stabilendo il ricalcolo del piano ad un tasso sostitutivo. Ricordiamo, in tema di Giurisprudenza di merito, la Sentenza di Appello del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013 Dr.ssa Riva Crugnola la quale recita testualmente: <i>&#8221;.. sono nulle le clausole di </i><i>determinazione degli interessi che, pur apparendo di per se&#8217; analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più</i><i> </i><i>alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l&#8217;applicazione di tassi di interessi diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc. Tale indeterminatezza non comporta la n</i><i>ullità </i><i>dell&#8217;intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284">art. 1284 cc</a>, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale&#8221;</i>.</p>
<p>Volendo schematizzare le illegittimità riscontrate nel piano di rateizzo:</p>
<ul>
<li>utilizzo per il rateizzo del piano c.d. “alla francese” in modo discrezionale e contra legem</li>
<li>profili di illegittimità del suddetto piano derivanti dall’applicazione dell&#8217;anatocismo
<ul>
<li>richiesta del pagamento ad un tasso di dilazione superiore a quello stabilito per legge</li>
<li>mancanza della pur minima informazione e trasparenza nella concessione del rateizzo avendo riguardo sia al tasso effettivamente richiesto sia al modo in cui vengono calcolate le singole rate</li>
<li>indeterminatezza del tasso di dilazione ex <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284">art. 1284 c.c.</a></li>
</ul>
<p><b>Ricalcolo da eseguire per il recupero delle somme indebitamente richieste</b></p>
<p>Per eliminare l’effetto anatocistico e porre le somme indebitamente richieste a recupero occorre modificare la base di computo ricalcolando gli interessi di mora, l’aggio e gli interessi di dilazione sul solo tributo. E’ necessario anche, in caso di rateazione, ricalcolare il piano d’ammortamento prevedendo la capitalizzazione semplice attraverso l’applicazione del tasso di dilazione solo sul capitale pari al solo debito (tributario, previdenziale, etc.), escludendo pertanto le sanzioni (sia erariali che previdenziali) e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.</p>
<p>Per quanto concerne il tasso di dilazione da applicare, in conseguenza della sua indeterminatezza, lo stesso verrà sostituito dal tasso legale.</p>
<p>In tal modo, otterremmo un piano di rateizzo ricalcolato con un abbattimento degli interessi di dilazione da corrispondere.</p>
<p>http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/27/cartelle-esattoriali-notificate-da-equitalia-profili-di-illegittimita-e-principi-di-ricalcolo-delle-somme</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Multe nulle per ausiliari del traffico e ispettori del tpl</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[opposizione a cartelle esattoriali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Così come gli ausiliari del traffico possono fare le multe solo per le violazioni sulle strisce blu (i parcheggi, cioè, con il cosiddetto ticket), altrettanto gli ausiliari delle aziende di TPL (trasporto pubblico locale) possono farle esclusivamente quando l’auto viola le strisce gialle destinate alle corsie per i pullman o gli autobus. È quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione di questa mattina [1], che interviene su una questione tutt’altro che pacifica. Tanto gli ausiliari del traffico quanto gli ispettori delle compagnie di trasporto pubblico locale hanno poteri limitati in materia di multe: le sanzioni per violazioni al codice della strada [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Così come gli ausiliari del traffico possono fare le multe solo per le violazioni sulle strisce blu (i parcheggi, cioè, con il cosiddetto ticket), altrettanto gli ausiliari delle aziende di TPL (trasporto pubblico locale) possono farle esclusivamente quando l’auto viola le strisce gialle destinate alle corsie per i pullman o gli autobus. È quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione di questa mattina [1], che interviene su una questione tutt’altro che pacifica. Tanto gli ausiliari del traffico quanto gli ispettori delle compagnie di trasporto pubblico locale hanno poteri limitati in materia di multe: le sanzioni per violazioni al codice della strada sono, infatti, legittime esclusivamente se riferite a infrazioni sulle strisce blu (per gli ausiliari) o sulle strisce gialle (per gli ispettori). Pertanto, secondo la Corte, gli ispettori delle compagnie di trasporto locale possono sì fare le multe, ma soltanto se accertano circolazione e sosta illegittima nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, non anche sulle strisce blu o nel resto del territorio urbano. Ciò per analogia con quanto avviene con gli ausiliari del traffico, addetti al controllo dei ticket per la sosta a pagamento, i quali possono rilevare soltanto le infrazioni di chi ostruisce il parcheggio negli stalli riservati oltre che di quanti posteggiano senza titolo. Le norme, infatti, che conferiscono i poteri a tali due figure “speciali” derogano alla competenza dei vigili urbani e, in quanto straordinarie, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva ad altre fattispecie. Pertanto è nulla la multa dell’ausiliare del traffico o del dipendente dell’azienda di tpl se la contravvenzione è, per esempio, per violazione di un passo carrabile o per un semplice divieto di sosta su area dove è vietato il parcheggio dell’auto. Il Comune, dunque, non può emettere dei provvedimenti che stabiliscono regole differenti, accordando poteri più ampi agli ispettori della società di trasporto o agli ausiliari e autorizzandoli ad accertare anche le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale. Deve ritenersi che abbia natura eccezionale la deroga ai poteri dei vigili che conferisce il potere di accertare le infrazioni a soggetti che non sono compresi nel novero dei soggetti indicati dal codice della strada né sono dipendenti della pubblica amministrazione. In passato la questione è stata affrontata da una sola sentenza della Cassazione [2], secondo la quale i dipendenti dell’azienda di trasporti, così come gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare le violazioni al codice della strada in quanto le aree sono quelle riservate al trasporto pubblico delle persone: si pensi al caso dell’auto che, superando la linea gialla, invada la corsia degli autobus o dei pullman. Né nulla, dunque, la multa per l’auto posteggiata sul marciapiede e non su di un’area funzionale al parcheggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici.</p>
<p>See more at: http://www.laleggepertutti.it/111806_multe-nulle-per-ausiliari-del-traffico-e-ispettori-del-tpl#sthash.KPtrJHKi.dpuf</p>
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		<title>Ricorso-tributario-contro-equitalia-si-chiama-in-causa-l&#8217;ente-creditore</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[opposizione a cartelle esattoriali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>l contribuente che vuole impugnare la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria, per vizi propri o degli atti presupposti, può agire indifferentemente contro Equitalia o l’ente titolare del tributo (Comune, Agenzia delle Entrate, Regione ecc.). Agente della riscossione ed Equitalia non per forza, infatti, sono litisconsorti necessari ed è perfettamente valido il ricorso notificato unicamente ad Equitalia. Qualora quest’ultima ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l’ente creditore, sarà suo onere integrare il contraddittorio chiamandolo in giudizio. È questo l’orientamento promosso dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] con riguardo ai ricorsi tributari.   Si [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>l contribuente che vuole impugnare la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria, per vizi propri o degli atti presupposti, può agire indifferentemente contro Equitalia o l’ente titolare del tributo (Comune, Agenzia delle Entrate, Regione ecc.). Agente della riscossione ed Equitalia non per forza, infatti, sono litisconsorti necessari ed è perfettamente valido il ricorso notificato unicamente ad Equitalia. Qualora quest’ultima ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l’ente creditore, sarà suo onere integrare il contraddittorio chiamandolo in giudizio. È questo l’orientamento promosso dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] con riguardo ai ricorsi tributari.   Si segnala a tal proposito un recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto [2] che, nel richiamare importanti pronunce di legittimità [3], afferma: “l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite”.</p>
<p>&#8211; See more at: http://www.laleggepertutti.it/109386_ricorso-tributario-contro-equitalia-si-chiama-in-causa-lente-creditore#sthash.AnPSqTxJ.dpuf</p>
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		<title>Equitalia: niente esecuzione senza avviso e prima dei 120 giorni sotto i mille euro</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/equitalia-niente-esecuzione-senza-avviso-e-prima-dei-120-giorni-sotto-i-mille-euro/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[opposizione a cartelle esattoriali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Anche se talvolta lo &#8220;dimenticano&#8221;, già dal 1° gennaio 2013 Equitalia e gli altri agenti della riscossione, prima di procedere al pignoramento o al fermo sulla base di debiti di ammontare fino a mille euro, devono necessariamente inviare al contribuente una comunicazionecontenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ed attendere, poi, 120 giorni. A prevederlo, in particolare, è la legge n. 228/2012 che, all&#8217;articolo 1, comma 544, così recita: &#8220;In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/equitalia-niente-esecuzione-senza-avviso-e-prima-dei-120-giorni-sotto-i-mille-euro/">Equitalia: niente esecuzione senza avviso e prima dei 120 giorni sotto i mille euro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se talvolta lo &#8220;dimenticano&#8221;, già dal 1° gennaio 2013 Equitalia e gli altri agenti della riscossione, prima di procedere al <b>pignoramento o al fermo sulla base di debiti di ammontare fino a mille euro</b>, devono necessariamente inviare al contribuente una <b>comunicazione</b>contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ed <b>attendere, poi, 120 giorni</b>.</p>
<p>A prevederlo, in particolare, è la<b> legge n. 228/2012</b> che, all&#8217;<b>articolo 1, comma 544</b>, così recita: &#8220;<i>In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l&#8217;ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall&#8217;invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo</i>&#8220;.</p>
<p>Si tratta di una disposizione decisamente chiara, alla quale gli <b>enti di riscossione non possono di certo sfuggire</b>.</p>
<p>…Con <b>&#8220;fortuna&#8221; di un cittadino pugliese</b> che ha ottenuto da parte del<b>giudice di pace di Taranto</b> la dichiarazione di <b>illegittimità della procedura di riscossione azionata nei suoi confronti dalla Prefettura</b>: poiché la cartella impugnata non risultava preceduta dalla procedura sopra individuata, la stessa deve essere considerata emessa in violazione di legge, avendo aggravato la posizione debitoria dell&#8217;opponente.</p>
<p>Il giudice di pace, nella medesima sentenza n. 3111 del 7 ottobre 2015, ha oltretutto chiarito che l&#8217;articolo 1, comma 544, della legge numero 228/2012 non può non avere che una <b>valenza di carattere generale</b>. Esso, infatti, si riferisce alla <b>riscossione coattiva sia dei concessionari che degli enti pubblici</b>.</p>
<p>La sua finalità, ricorda il giudice, è quella di <b>consentire ai debitori di avanzare eventuali osservazioni </b>sulla legittimità e sulla giustezza dei calcoli.</p>
<p>http://www.studiocataldi.it/articoli/20685-giudice-di-pace-di-taranto-i-limiti-alla-riscossione-esattoriale-sotto-ai-mille-euro.asp</p>
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		<title>estratto di ruolo della cartella di Equitalia impugnabile</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/estratto-di-ruolo-della-cartella-di-equitalia-impugnabile/</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[opposizione a cartelle esattoriali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Chi sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale di Equitalia e tuttavia viene a conoscenza del proprio debito, in modo fortuito, solo grazie all’estratto di ruolo richiesto e stampatogli dall’ufficio locale dell’Esattore, può comunque far ricorso al giudice anche se non è in possesso della cartella medesima. Il chiarimento giunge, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] che, così facendo, chiudono definitivamente la partita a favore del contribuente. Sarà apparsa paradossale a molti cittadini l’interpretazione, sino ad oggi sostenuta da svariati giudici, secondo cui l’estratto di ruolo non può essere impugnato davanti [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Chi sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale di Equitalia e tuttavia viene a conoscenza del proprio debito, in modo fortuito, solo grazie all’estratto di ruolo richiesto e stampatogli dall’ufficio locale dell’Esattore, può comunque far ricorso al giudice anche se non è in possesso della cartella medesima. Il chiarimento giunge, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, dalle Sezioni Unite della Cassazione [1] che, così facendo, chiudono definitivamente la partita a favore del contribuente.</p>
<p>Sarà apparsa paradossale a molti cittadini l’interpretazione, sino ad oggi sostenuta da svariati giudici, secondo cui l’estratto di ruolo non può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria. Una tesi estremamente limitativa e penalizzante perché, per anni, ha costretto svariati contribuenti – ai quali nessuna cartella esattoriale era stata mai notificata o era stata notificata a indirizzi sbagliati o inesistenti – a dover attendere la successiva mossa di Equitalia (un fermo auto, un pignoramento del conto, l’ipoteca sulla casa) per poter agire in via giudiziale. E questo perché, secondo la rigida interpretazione di tali magistrati, l’estratto di ruolo non rientra nell’elenco degli atti tributari contro cui la legge consente espressamente l’opposizione (lista considerata tassativa e, quindi, non allargabile ad altre ipotesi non espressamente previste).</p>
<p>Risultato: se il contribuente, recatosi allo sportello di Equitalia, e ottenuta la stampa con l’elenco di tutti i suoi debiti con l’erario (quello che, appunto, si definisce “estratto di ruolo”), si accorgeva che, nella lista degli importi da pagare, figuravano alcune cartelle di cui mai aveva ricevuto copia, non poteva fare alcunché, dovendosi arrendere – almeno in prima battuta – ai dati falsi riportati su tale foglio. Una circostanza davvero assurda, posto che l’estratto di ruolo altro non è che un documento interno ad Equitalia, realizzato da essa stessa attraverso i propri terminali e, quindi, contenente dati non certificati da alcun pubblico ufficiale (come il timbro del postino che attesta l’avvenuta consegna della cartella esattoriale), ma soprattutto facilmente manipolabili e modificabili senza alcun controllo esterno!</p>
<p>Oggi invece le cose cambiano sostanzialmente. Con la sentenza in commento, la Cassazione sostiene che è certamente possibile ricorrere contro il semplice estratto di ruolo: in termini pratici questo vuol dire poter andare dal giudice tributario (la CTP, Commissione Tributaria Provinciale) e chiedere l’annullamento di quanto erroneamente riportato sull’estratto. Il contribuente, in questo modo, potrà pretendere che venga accertata l’inesistenza del debito ivi indicato a fronte di una notifica di una cartella mai avvenuta o avvenuta in modo non corretto.</p>
<p>Il procedimento di notifica della cartella esattoriale, infatti, deve essere esente da qualsiasi vizio, sia per dare al contribuente la possibilità di pagare nei termini ed evitare, così, aggravi, interessi e sanzioni (come l’aumento dell’aggio che, dopo i 60 giorni dalla notifica passa al 6%), sia per verificare la possibilità di impugnare la richiesta di pagamento entro i termini consentiti dalla legge.<br />
È ovvio, pertanto, che se la notifica non è mai avvenuta, o è avvenuta in modo errato, i termini per ricorrere al giudice (60 giorni) non iniziano a decorrere mai e il cittadino ha tutto il tempo per poter proporre opposizione.</p>
<p>La Cassazione chiarisce poi la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo:</p>
<p>– il ruolo è l’atto formato dall’ente impositore che contiene le singole partite debitorie (cosiddette “iscrizioni a ruolo”) e viene consegnato a Equitalia affinché lo notifichi al contribuente;</p>
<p>– la notifica del ruolo (ossia la cartella esattoriale) è l’atto grazie al quale il concessionario fa conoscere al debitore il suo debito, infatti la notificazione della cartella vale anche quale notifica del ruolo;</p>
<p>– l’estratto di ruolo è un elaborato informatico contenente gli elementi dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella: si tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.</p>
<p>Secondo la sentenza in commento, quindi, l’estratto di ruolo è impugnabile se c’è un interesse rivolto a contestare il contenuto, cioè il debito iscritto dall’ente impositore.<br />
&#8211; See more at: http://www.laleggepertutti.it/98119_estratto-di-ruolo-della-cartella-di-equitalia-impugnabile#sthash.4cUXW57k.dpuf</p>
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