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	<title>Studio Legale Cacace &#187; Procedura civile</title>
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		<title>Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516 Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello. Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall&#8217;atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell&#8217;indennizzo da arricchimento senza causa, per l&#8217;attività svolta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/domanda-nuova-in-appello-anche-se-inammissibile-interrompe-la-prescrizione/">Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516</p>
<p>Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello.</p>
<p>Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall&#8217;atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell&#8217;indennizzo da arricchimento senza causa, per l&#8217;attività svolta dallo stesso nella valutazione dei danni subiti da alcuni agricoltori per le calamità atmosferiche.</p>
<p>L&#8217;attore premetteva di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, poi revocato dal Tribunale di Brindisi su opposizione del Comune; la successiva domanda di indebito arricchimento svolta in grado di appello era stata dichiarata inammissibile perché nuova.</p>
<p>Costituitosi in giudizio il Comune di Brindisi, il Tribunale diede ragione al professionista.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Lecce, tuttavia, accogliendo il successivo gravame del Comune, dichiarò l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto di credito del professionista a titolo di arricchimento senza causa, compensando le spese; secondo i giudici d&#8217;appello la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta solo in grado di appello era inammissibile, e in quanto tale inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell&#8217;art. 2943, commi 1 e 2.</p>
<p>Il professionista proponeva ricorso per Cassazione deducendone la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2945 c.c. e 170 c.p.c. per aver considerato l&#8217;atto d&#8217;appello inidoneo ad interrompere la prescrizione.</p>
<p>La causa veniva assegnata alla terza sezione civile, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la rimetteva al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle sezioni unite.</p>
<p>Le SS.UU. sottolineano che l&#8217;efficacia interruttiva della prescrizione è interrotta sia dalla notificazione dell&#8217;atto con cui si da inizio ad un giudizio, sia dalla domanda proposta nel corso del giudizio.</p>
<p>Infatti, osserva la Suprema Corte, anche la domanda inammissibile necessita di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato, costringendo quindi la controparte a doversi in ogni caso difendere attivamente; ragionamento non seguito dalla Corte d&#8217;appello, la quale era incorsa nella confusione dei due concetti di inammissibilità processuale e sostanziale della prescrizione.</p>
<p>Inoltre, la domanda nuova non poteva che essere notificata al difensore del soggetto costituito, sebbene questi fosse solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale; anche in tale ipotesi la prescrizione non poteva decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.</p>
<p>L&#8217;unica eccezione all&#8217;effetto interruttivo della prescrizione è di natura sospensiva, ed è data dall&#8217;estinzione del processo dovuta al comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l&#8217;effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell&#8217;atto di citazione.</p>
<p>In conclusione la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d&#8217;appello di Lecce in diversa composizione.</p>
<p>http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/03/domanda-nuova-in-appello-anche-inammissibile-interrompe-prescrizione</p>
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