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	<title>Studio Legale Cacace &#187; Reati Contro La Persona</title>
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		<title>Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa Cassazione penale, sez. I, sentenza 08/06/2015 n° 24431</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Contro La Persona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su tali siti. Proprio [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione.</p>
<p>La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che compaiono su tali social network hanno una diffusione capillare e potenzialmente illimitata, la Cassazione ritiene che le offese espresse in tal modo debbano ritenersi aggravate, come se commesse a mezzo stampa.</p>
<p>Il fatto</p>
<p>Il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, consistita nel postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all&#8217;art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non riteneva però configurabile l&#8217;aggravante viceversa considerata dal giudice di pace – sostenendo che postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati, dalla stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy &#8211; declinava anch&#8217;esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.</p>
<p>La decisione</p>
<p>La Cassazione, dopo aver ritenuto sussistente il conflitto, in quanto i due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano entrambi di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall&#8217;art. 28 c.p.p., rinvenivano nel caso di specie la competenza a conoscere del fatto dedotto in giudizio in capo al Tribunale di Roma, in composizione monocratica.</p>
<p>A siffatte conclusioni la Corte è pervenuta ricordando innanzitutto che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126) e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).</p>
<p>Quando poi l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network – ovvero, come nel caso di specie, su una bacheca facebook -, secondo la Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse e non solo perché in questo caso v&#8217;è l&#8217;applicazione di risorse informatiche. Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell&#8217;art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D&#8217;altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto &#8220;qualsiasi altro mezzo di pubblicità&#8221;, giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell&#8217;offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, ad esempio, 1) un pubblico comizio (Cass., sez. V, 28 maggio 1998, n. 9384), 2) l&#8217;utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.</p>
<p>Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall&#8217;utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l&#8217;utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell&#8217;art. 595 c.p.p.</p>
<p>La decisione in sintesi</p>
<p>Esito del ricorso</p>
<p>Risoluzione del conflitto di competenza con attribuzione a conoscere del fatto in capo al Tribunale in composizione monocratica, rinvenendo nella vicenda una ipotesi di diffamazione aggravata.</p>
<p>http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/15/facebook-offesa-su-bacheca-diffamazione-a-mezzo-stampa</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>http://www.studiocataldi.it/articoli/21090-maltrattamenti-bastano-le-dichiarazioni-delle-vittime-senza-certificazioni-mediche.</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Contro La Persona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/httpwww-studiocataldi-itarticoli21090-maltrattamenti-bastano-le-dichiarazioni-delle-vittime-senza-certificazioni-mediche/">http://www.studiocataldi.it/articoli/21090-maltrattamenti-bastano-le-dichiarazioni-delle-vittime-senza-certificazioni-mediche.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		<title>Rissa e volontà di ledere l’incolumità altrui</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Contro La Persona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione sezione V Penale Sentenza 16 aprile – 3 dicembre 2015, n. 48007 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 7.10.2014 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a M.D. a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 588/2 c.p. per aver partecipato ad una rissa presso il ristorante “Il Turismo” di Imola nella quale T. G. riportava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni (frattura scomposta delle ossa nasali). 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Corte di Cassazione sezione V Penale Sentenza 16 aprile – 3 dicembre 2015, n. 48007</p>
<p>Ritenuto in fatto</p>
<p>1.Con sentenza emessa in data 7.10.2014 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a M.D. a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 588/2 c.p. per aver partecipato ad una rissa presso il ristorante “Il Turismo” di Imola nella quale T. G. riportava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni (frattura scomposta delle ossa nasali).</p>
<p>2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputato, affidato a tre motivi, lamentando:<br />
-con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per vizio di motivazione, anche sotto il profilo dei travisamento dei fatto, in merito alla ritenuta partecipazione attiva del M. alla colluttazione, nonché l’erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato di rissa e dell’elemento psicologico; in particolare, dalle deposizioni in atti si evince chiaramente, il ruolo assolutamente passivo del M., atteso che tutti i testi escussi hanno riferito come la colluttazione avvenuta il 9 novembre 2007 presso il ristorante “Il Turismo” di Imola, fosse da riferire esclusivamente alle intenzioni bellicose dei fratelli T., che, volendo reclamare con la forza quanto a loro asseritamente dovuto per un contratto di appalto stipulato con il M., entravano nel locale armati di una pistola semiautomatica, inveendo ed aggredendo quest’ultimo; in particolare, ciò si evince da quanto dichiarato dai testi Ma. e R., e la stessa Corte territoriale sembra dar atto di ciò, salvo, poi, con evidente illogicità, ritenere la partecipazione attiva dell’imputato alla rissa; in realtà, secondo quanto narrato dai testi, a fronte dell’improvvisa aggressione subita, il ricorrente si limitava a reagire in chiave prettamente difensiva, al più spintonando; la Corte territoriale ha dato, invece, rilevanza alle dichiarazioni del teste Leoni, il quale, peraltro, ha dichiarato di non aver assistito alla colluttazione; inoltre, dal compendio istruttorio emerge chiaramente la mancanza di dolo dell’imputato, il quale risulta aver dato al più qualche spintone con il chiaro intento di difendersi per non soccombere; difetta in particolare l’animus offendendi, con la conseguenza che nell’ipotesi di mera difesa passiva dell’aggredito il reato di rissa non è configurabile;<br />
-con il secondo motivo, l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla contestazione della fattispecie aggravata di rissa ex. art. 588 comma 2 c.p., atteso che i Giudici di merito hanno posto oggettivamente l’aggravante in questione a carico del M., senza alcuna considerazione del principio di colpevolezza; invero, tale aggravante può essere addebitata all’agente soltanto qualora l’evento fosse prevedibile ed evitabile e, quindi può essere posta a carico dell’agente solo qualora sia accertato il requisito psicologico minimo della conoscenza o conoscibilità (ovvero della previsione o prevedibilità) dell’evento circostanziante, non essendo accettabile il solo fatto materiale della partecipazione alla rissa; in subordine, sussiste il vizio di cui ali’ art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio; se è pur vero, infatti, che l’attenuante in parola può trovare eccezionalmente applicazione solo qualora uno dei partecipanti alla rissa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, realizzando, in tal modo, con la propria reazione eccessiva, un nuovo e autonomo fatto ingiusto, ovvero quando la contesa sia preceduta e determinata da una pretesa tracotante, eticamente e giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa, proveniente esclusivamente dall’altro gruppo, tali elementi, tuttavia, sussistono nel caso di specie; inoltre, la motivazione è contraddittoria, in quanto, i Giudici di merito hanno dapprima riconosciuto implicitamente i presupposti per l’applicazione dell’attenuante della provocazione, per, poi, ritenerli invece indimostrati nel caso di specie; dei pari contraddittoria risulta la motivazione nella parte in cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche, sui presupposti della spiccata intensità del dolo palesata dal M. e della complessiva gravità dei fatto.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.</p>
<p>1. La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dei fatti nella sentenza impugnata nel senso che i fratelli T., entrati nel ristorante, si diressero verso il M. per reclamare il pagamento di quanto da loro asseritamente vantato, plausibilmente in forza del contratto di appalto in atti, con intenzioni non certo pacifiche, in quanto armati di pistola; l’imputato si alzava dal tavolo e si dirigeva verso una sala attigua per discutere con loro; la situazione in reltà ben presto degenerava ed il M. iniziava a spintonarsi con i fratelli T., ma, almeno in un primo momento, aveva la peggio, tanto da finire contro la vetrata; a questo punto i commensali del M. decidevano di intervenire partecipando attivamente alla rissa che coinvolgeva circa dieci persone, secondo quanto riferito dal Leoni; tutti si picchivano, volavano sedie e bottiglie ed erano persino estratte le armi, secondo quanto riferito dal R.</p>
<p>2.Tenuto conto di tale ricostruzione dei fatti, guardando alla genesi della colluttazione che ha coinvolto il M., la sentenza impugnata appare affetta da una manifesta illogicità o da contraddittorietà della motivazione sul punto.</p>
<p>Invero, i giudici d’appello danno atto, in sostanza, che gli intenti “aggressivi” erano solo dei fratelli T. nei confronti del M., posto che essi entravano nel locale armati, con evidenti intenzioni “bellicose”, ed aggredivano per primi violentemente il M., tanto che quest’ultimo finiva contro la vetrata.</p>
<p>3. In tale contesto non pare che i giudici di merito abbiano valutato la condotta del M. (peraltro, non limpidamente ricostruita a fronte di quella dei fratelli T., meglio indicata dai testi presenti) alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui per la configurazione del reato di rissa è necessario che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità personale (Sez. VI, 15/05/2012, n. 24630). In tale prospettiva conviene rammentare che il reato di rissa si concretizza in forme di violenta contesa tra più persone o gruppi di persone, con il proposito di ledersi reciprocamente e con modalità che pongano in pericolo l’incolumità dei contendenti, non realizzandosi la fattispecie di cui all’art. 588 c.p. nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all’aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo (Sez. fer., 02/09/2008, n. 35301), quando, in particolare, un gruppo di persone assale deL.tamente altre, e queste ultime si difendono, non è ravvisabile il delitto di rissa, nè a carico degli aggrediti, nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Sez. 1, n. 1476 del 11/12/2007 – dep. 11/01/2008, Arapaj e altri, Rv. 238766, Sez. 5, n. 43524 del 13/05/2004 – dep. 08/11/2004, Galletta ed altri, Rv. 230323).</p>
<p>4.Nel caso di specie la Corte territoriale, mentre dà conto, da un lato, dell’atteggiamento non aggressivo dei M., e, quindi, di un atteggiamento di non contrapposizione, a fronte della carica violenta degli T. -attestata dalla presenza dell’arma e dal fatto che scaraventarono l’imputato contro una vetrata-, dall’altro, giunge a conclusioni opposte, ritenendo il M. partecipe, coautore della rissa, dando in sostanza significatività alle lesioni riportate da T. G., laddove non si ritiene costituisca in sè prova sufficiente della partecipazione attiva ad una rissa la semplice circostanza di aver prodotto una lesione, pur attestata da referti medici, senza contestualizzare la lesione medesima .</p>
<p>5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Spese al definitivo.</p>
<p>6. La fondatezza, nei limiti indicati, del primo motivo di ricorso<br />
assorbe le ulteriori questioni proposte dall’imputato.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.</p>
<p>http://www.sentenze-cassazione.com/rissa-sentenza-cassazione-panle/</p>
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		<title>Stalking: minacce e molestie possono avvenire in incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Contro La Persona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Per integrare il reato di atti persecutori, è irrilevante che le minacce e le molestie siano avvenute nel corso di incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo: ciò che conta infatti è solo la consapevolezza da parte dell&#8217;agente dell&#8217;abitualità della sua condotta. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sez. V penale, nella sentenza n. 43085/2015 (qui sotto allegata) su ricorso del Procuratore della Repubblica contro un&#8217;ordinanza del Tribunale che aveva annullato il provvedimento di custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori commesso ai danni dell&#8217;ex. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sez. V penale, nella [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/stalking-minacce-e-molestie-possono-avvenire-in-incontri-casuali-con-la-vittima-diluiti-nel-tempo/">Stalking: minacce e molestie possono avvenire in incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Per integrare il reato di atti persecutori,<span class="Apple-converted-space"> </span><b>è irrilevante che le minacce e le molestie siano avvenute nel corso di incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo</b>: ciò che conta infatti è solo la consapevolezza da parte dell&#8217;agente dell&#8217;abitualità della sua condotta.</div>
<div></div>
<div>Lo ha precisato la<span class="Apple-converted-space"> </span><b>Corte di Cassazione, sez. V penale, nella sentenza n. 43085/2015</b><span class="Apple-converted-space"> </span>(qui sotto allegata) su ricorso del Procuratore della Repubblica contro un&#8217;ordinanza del Tribunale che aveva annullato il provvedimento di custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori commesso ai danni dell&#8217;ex.</div>
<div>
<div>Lo ha precisato la<span class="Apple-converted-space"> </span><b>Corte di Cassazione, sez. V penale, nella sentenza n. 43085/2015</b><span class="Apple-converted-space"> </span>(qui sotto allegata) su ricorso del Procuratore della Repubblica contro un&#8217;ordinanza del Tribunale che aveva annullato il provvedimento di custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori commesso ai danni dell&#8217;ex.</div>
<div>Le molestie e le minacce subite avevano provocato nella donna un diagnosticato grave stato d&#8217;ansia.</div>
<div>Secondo il Procuratore, la pronuncia dei giudici di merito appare contraddittoria: pur avendo, infatti, ritenuto sussistenti le prove circa le ripetute minacce e molestie ai danni della persona offesa, il Tribunale ha escluso che la condotta potesse considerarsi reiterata in quanto gli incontri con la vittima sarebbero stati casuali e non preordinati</div>
<div>Ma i giudici della Corte ritengono di condividere le doglianze attoree, poiché dalle risultanze processuali emerge che l&#8217;uomo, nell&#8217;arco di circa nove mesi, avrebbe posto in essere almeno cinque episodi di<span class="Apple-converted-space"> </span><b>molestie e minacce realizzate<span class="Apple-converted-space"> </span><i>de visu</i><span class="Apple-converted-space"> </span>ai danni dell&#8217;e compagna dalla quale aveva avuto un figlio e dei suoi familiari ed anche telefonicamente</b>.</div>
<div>Indubbiamente il tempo di consumazione della campagna persecutoria appare oggettivamente contenuto, ma per escludere che le &#8220;numerose&#8221; (secondo il Tribunale) condotte potessero integrare la reiterazione che  caratterizza il reato contestato, i<b>giudici del riesame avrebbero dovuto spiegare &#8220;<i>per quali ragioni il tempo trascorso tra ognuno di essi sia di per sé indicativo della loro autonomia</i></b><i><span class="Apple-converted-space"> </span>e non sintomo dell&#8217;abitualità </i><i>del comportamento dell&#8217;indagato</i>&#8220;.</div>
<div>Infatti,<span class="Apple-converted-space"> </span><b>la norma incriminatrice non richiede che le intrusioni nella vita della vittima debbano avere particolari cadenze</b><span class="Apple-converted-space"> </span>che le condotte per essere tipiche debbano essere in qualche modo preordinate.</div>
<div>L&#8217;elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal<span class="Apple-converted-space"> </span><b>dolo generico</b>, ossia dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella<span class="Apple-converted-space"> </span><b>consapevolezza di provocare uno degli eventi alternativamente previsti dall&#8217;art. 612-bis c.p.</b>; inoltre, avendo ad oggetto un reato abituale di</div>
<div>evento, l&#8217;elemento soggettivo deve essere<span class="Apple-converted-space"> </span><b>unitario</b>, esprimendo un&#8217;intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, potendosi realizzare in modo graduale &#8220;<i><b>non essendo necessario che l&#8217;agente si rappresenti e voglia fin </b></i><i><b>dal principio la realizzazione della serie degli episodi</b></i>&#8220;.</div>
<div>Quindi, gli atti posti in essere dall&#8217;agente qualora &#8220;<i>si presenti l&#8217;occasione</i>&#8221; possono parimenti integrare la fattispecie tipica sotto entrambi i profili.</div>
<div>L&#8217;ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.</div>
<p>Fonte:<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/19906-atti-persecutori-minacce-e-molestie-possono-avvenire-in-incontri-casuali-con-la-vittima-diluiti-nel-tempo.asp#ixzz3pz5udGct">Stalking: minacce e molestie possono avvenire in incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo</a><span class="Apple-converted-space"> </span><br />
(www.StudioCataldi.it)<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<div>Quindi, gli atti posti in essere dall&#8217;agente qualora &#8220;<i>si presenti l&#8217;occasione</i>&#8221; possono parimenti integrare la fattispecie tipica sotto entrambi i profili.</div>
<div>L&#8217;ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.</div>
<p>Fonte:<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/19906-atti-persecutori-minacce-e-molestie-possono-avvenire-in-incontri-casuali-con-la-vittima-diluiti-nel-tempo.asp#ixzz3pz5udGct">Stalking: minacce e molestie possono avvenire in incontri casuali con la vittima diluiti nel tempo</a><span class="Apple-converted-space"> </span><br />
(www.StudioCataldi.it)<span class="Apple-converted-space"> </span></div>
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		<title>Legge sul femminicidio: modifiche normative e questioni connesse</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 13:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[frafra85]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Contro La Persona]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Come spesso accade a seguito del susseguirsi di fenomeni criminali di allarme sociale che destano sconcerto e accendono dibattiti nell’opinione pubblica e nei media, il Governo ha ritenuto di intervenire in piena estate sul fenomeno del cd. femminicidio. Stavolta si è ritenuto di utilizzare lo strumento della decretazione di urgenza ex art. 77 Cost. con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013 n°119. Si tratta ancora una volta di un decreto legge piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio, contiene modifiche ad alcuni reati contro il patrimonio, [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come spesso accade a seguito del susseguirsi di fenomeni criminali di allarme sociale che destano sconcerto e accendono dibattiti nell’opinione pubblica e nei <i>media</i>, il Governo ha ritenuto di intervenire in piena estate sul fenomeno del cd. femminicidio. Stavolta si è ritenuto di utilizzare lo strumento della decretazione di urgenza ex art. 77 Cost. con il <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/femminicidio-il-testo-coordinato-del-decreto-contro-la-violenza-di-genere">decreto legge 14 agosto 2013 n. 93</a>, convertito con modifiche dalla <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/femminicidio-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-93-2013">legge 15 ottobre 2013 n°119</a>.</p>
<p>Si tratta ancora una volta di un decreto legge piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio, contiene modifiche ad alcuni reati contro il patrimonio, disposizioni <i>“in materia di protezione civile” volte al “potenziamento della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>”; norme dirette ad <i>“assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali</i> interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013” nonché<i>per “garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano”.</i></p>
<p>In ciascuno di questi ambiti, nell’emanare il <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/femminicidio-il-testo-coordinato-del-decreto-contro-la-violenza-di-genere">d.l. 93/2103</a> il Presidente della Repubblica ha ritenuto di ravvisare i casi straordinari di necessità e urgenza legittimanti l’emanazione del decreto legge.</p>
<p>Per quel che qui rileva, il Capo dello Stato ha ritenuto che<i> </i>“<i>il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla <b>anticipata tutela</b> delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.</i></p>
<p>Né il codice né la legge in esame forniscono una definizione di femminicidio, sicché è utile adottare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica. Dal primo punto di vista pare senz’altro fortunata la definizione fornita dal più recente Devoto – Oli per cui la parola femminicidio comprende “q<i>ualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una <b>sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale</b>, allo scopo di <b>perpetuare la subordinazione</b> e di<b>annientare l&#8217;identità attraverso l&#8217;assoggettamento fisico o psicologico</b>, fino alla schiavitù o alla morte”</i>.</p>
<p>In ambito criminologico, inoltre, <i>la</i> <i>donna</i> è stata individuata come un <i>tipo</i>vittimologico, posto che il femminicidio racchiude l’insieme di pratiche violente esercitate <b>da un soggetto di sesso maschile</b> in danno di una donna “<b>perché donna</b>”<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>In Italia il fenomeno è tristemente assurto alle cronache nel suo proliferarsi, producendo una forte reazione nell’opinione pubblica e nel movimento femminista, anche in concomitanza alla nascita di “Snoq – <i>Se non ora quando?</i>”, sorta inizialmente come “reazione al modello di relazione tra donne e uomini, ostentato da una delle massime cariche dello Stato”<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Il nostro Paese, già prima dell’emanazione del decreto legge sul femminicidio, con la<a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/07/04/violenza-sulle-donne-la-convenzione-di-istanbul-e-legge">legge 27 giugno 2013 n. 77</a> aveva ratificato la &#8220;<i>Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica</i>&#8221; sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d&#8217;Europa il 15 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul).</p>
<p>Come si vedrà, il legislatore non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo sufficiente apportare alcune modifiche a quelli che potremmo definire “delitti spia”, come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori, violenza sessuale e altri. Delitti cioè che comportano già un’offesa alla “donna in quanto tale” e che sono rivelatori del pericolo che le condotte poste in essere dal soggetto agente possano arrivare sino all’esito più infausto.</p>
<p><b><a name="_Toc372297921"></a><b>II. Modifiche al codice penale</b><a name="_Toc372297921"></a></b></p>
<p><b>1) </b><b>Introduzione dell’aggravante della “violenza assistita”</b></p>
<p>Il decreto, oggi legge, introduce una nuova circostanza aggravante comune: “<i>l&#8217;avere, nei delitti non colposi contro la vita e l&#8217;incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all&#8217;<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572">articolo 572</a>, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza</i>&#8221; (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies). Viene abrogato il secondo comma dell&#8217;<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572">articolo 572 c.p</a>.<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a></p>
<p><b>2) </b><b>Aggravante per violenza sessuale qualificata in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con la quale si intratteneva una relazione coniugale o affettiva.</b></p>
<p>All’articolo 609 ter, la circostanza aggravante di cui al n° 5), è estesa a tre nuove ipotesi, sicchè la pena è da sei a dodici anni se la violenza sessuale è commessa:</p>
<ul>
<li>nei confronti di persona che non ha compiuto <b>gli anni diciotto</b> della quale il colpevole sia l&#8217;ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (la disciplina precedente faceva salve le ipotesi in cui la vittima avesse compiuto16 anni);</li>
<li>nei confronti di donna in stato di gravidanza (comma 5 ter);</li>
<li>nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (comma 5-quater)</li>
</ul>
<p><b>3) </b><b>Comunicazione al Comunicazione al tribunale per i minorenni</b></p>
<p>Nei casi in cui si proceda per i delitti di <b>maltrattamenti in famiglia</b> (<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572">572 c.p.</a>) e <b>atti persecutori</b> (<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612bis">612-bis</a>), <b>commessi in danno di un minorenne</b> o <b>da uno dei genitori di un minorenne in danno dell&#8217;altro genitore</b><i> </i>il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne Tribunale per i Minorenni (Articolo 609-decies).</p>
<p>In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell&#8217;altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale.</p>
<p><b>4) </b><b>Aumento di pena per il delitto di “minacce” (<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612">612 c.p.</a>)</b></p>
<p>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa <b>fino a euro 1.032</b>. La disciplina precedente prevedeva un massimo di euro 51.</p>
<p><b>5) </b><b>Ampliamento della sfera d’applicazione delle aggravanti dello stalking. Procedibilità.</b></p>
<p>Con la riforma viene meno l’esclusivo riferimento al coniuge “<i>legalmente</i>” separato, ben potendo il fatto essere commesso dal coniuge “separato di fatto” o da soggetto attualmente legato alla persona offesa da relazione affettiva, o mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici.</p>
<p>Sul punto deve osservarsi che la Suprema Corte ha già chiarito in passato come “<b>integri l&#8217;elemento materiale</b> del delitto di atti persecutori, ad esempio, il reiterato invio alla persona offesa di &#8220;sms&#8221; e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall&#8217;autore del reato con la medesima (Sez. 6, <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2010/09/08/stalking-su-facebook-l-invio-di-messaggi-e-video-hot-puo-essere-punibile">n. 32404</a> del 16 luglio 2010, D., Rv. 248285)”<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Non è chiaro, dunque, il motivo per cui la “persecuzione a distanza” mediante strumenti informatici debba costituire un’ipotesi più grave di altre potenzialmente più invasive (es. pedinamento) e non invece <i>una</i> delle modalità concrete con le quali può compiersi il delitto in oggetto.</p>
<p>Quanto alla procedibilità, il delitto di “atti persecutori” resta punibile a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela rimane fissato in <b>sei mesi</b>.</p>
<p>La novità introdotta dal decreto consiste nel fatto che <b>la remissione della querela può essere soltanto processuale</b>.</p>
<p><b>La querela è irrevocabile soltanto se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all&#8217;<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612">articolo 612, secondo comma</a></b>&#8221; (<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612bis">612 bis, quarto comma c.p.</a>). Il che ha già prodotto le prime conseguenze giurisprudenziali<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a></p>
<p><b>6) </b><b>Obbligatorietà dei provvedimenti del Questore in caso di armi o munizioni</b></p>
<p>Ferma restando la disciplina sull’ammonimento<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, il Questore <b>adotta </b><i>(</i><b>e non più<i>valuta</i></b><i>)</i> l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 8, comma 2, <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/09/24/decreto-sicurezza-misure-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-e-stalking">d.l. 23 febbraio 2009, n. 11</a>)</p>
<p><b>7) </b><b>Interventi a favore delle vittime.</b></p>
<p>Le misure a sostegno delle vittime del reato di stalking vengono estese anche ai reati<b>di maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e alle fattispecie di prostituzione o pornografia minorile</b>.<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a></p>
<p><b><a name="_Toc372297922"></a><b>III. Modifiche al codice di procedura penale</b><a name="_Toc372297922"></a></b></p>
<p><b>1. </b><b>Gratuito patrocinio per le persone offese</b></p>
<p>La persona offesa per uno dei delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità dell&#8217;accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (Art. 101 c.p.p.).</p>
<p><b>2. </b><b>Intercettazioni telefoniche</b></p>
<p>E’ ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale (art. 266 c. 2 lett. f-quater c.p.p.)</p>
<p><b>3. Braccialetto elettronico</b></p>
<p>Le ipotesi di controllo mediante braccialetto elettronico sono estese anche alle fattispecie di <b>lesioni personali</b> procedibili d&#8217;ufficio o comunque aggravate e <b>minacce aggravate </b>(<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612">612, secondo comma c.p.</a>), commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.</p>
<p><b>4. Programma di prevenzione</b></p>
<p>All&#8217;articolo 282-quater, comma 1, si prevede adesso che quando l&#8217;imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da&#8217; comunicazione al pubblico ministero e <b>al giudice</b> ai fini della valutazione dell’attenuazione delle esigenze cautelari e della sostituzione della misura con altra meno gravosa.</p>
<p>A tal proposito pare potersi condividere l’opinione secondo cui “(…), non è chiaro il significato del generico dovere di comunicazione al “giudice”, atteso che quest’ultimo, ad esempio, nella fase delle indagini preliminari, <b>non è titolare di un indiscriminato potere di procedere motu proprio</b> alla revoca o sostituzione della misura cautelare, necessitando di un impulso in tal senso da parte del pubblico ministero o dell’indagato, salvo che non ricorrano le specifiche condizioni descritte nel terzo comma dell’art. 299 c.p.p. Sembra peraltro da escludere che il potenziale inserimento anche del giudice delle indagini preliminari tra i destinatari della comunicazione valga ad ampliare il ventaglio delle ipotesi in cui questi è tenuto a rivalutare d’ufficio la situazione cautelare dell’indagato, trattandosi di conclusione che avrebbe richiesto indici normativi più espliciti. Ed allora delle due l’una: o si ritiene che il giudice delle indagini preliminari, ricevuta la comunicazione, debba trasmetterla al pubblico ministero (che peraltro l’ha già ricevuta) per le sue valutazioni ovvero deve concludersi che prima dell’esercizio dell’azione penale l’unico destinatario della comunicazione sia il pubblico ministero”<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p><b>5. Comunicazione di revoca e sostituzione di misure cautelari alla persona offesa</b></p>
<p>Nei casi di:</p>
<ul>
<li>Allontanamento dalla casa familiare</li>
<li>Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa</li>
<li>Divieto e obbligo di dimora</li>
<li>Arresti domiciliari</li>
<li>Custodia cautelare in carcere</li>
<li>Custodia cautelare in luogo di cura</li>
</ul>
<p>applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, <b>la richiesta di revoca o di sostituzione delle suddette misure che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata</b>, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, <b>presso il difensore della persona offesa o alla persona offesa</b>, salvo che in quest&#8217;ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, <b>nei due giorni successivi</b> alla notifica, presentare memorie ai sensi dell&#8217;articolo 121 c.p.p. Il giudice procede una volta decorso il predetto termine.</p>
<p><b>6. Divieto per la P.G. di assumente s.i.t. nel caso di cui all’art. 384 bis.</b></p>
<p>Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini se a questa viene applicata la misura dell’allontanamento d&#8217;urgenza dalla casa familiare</p>
<p><b>7. Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile</b></p>
<p>Quando deve assumere sommarie informazioni da minori, la polizia giudiziaria deve avvalersi dell&#8217;ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero anche quando si procede per maltrattamenti in famiglia (<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572">572 cp</a>), adescamento di minorenni (609-undecies) e atti persecutori (612-bis).</p>
<p><b>8. Arresto in flagranza</b></p>
<p>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all&#8217;arresto di chiunque è colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall&#8217;<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572">articolo 572</a> e dall&#8217;articolo 612-bis del codice penale (cfr. art. 380, comma 2, lett. l-ter).</p>
<p><b>9. Allontanamento d&#8217;urgenza dalla casa familiare</b></p>
<p>Viene introdotto l’art. 384 bis c.p.p. a mente del quale la p.g. può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l&#8217;allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all&#8217;articolo di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.</p>
<p><b>10. Incidente probatorio con minori</b></p>
<p>Nel caso in cui si proceda ad incidente probatorio in un procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia e fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio in conformità alle esigenze del minore.</p>
<p><b>11. Limiti alla proroga delle indagini</b></p>
<p>Qualora si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori la proroga delle indagini preliminari può essere concessa per <b>non più di una volta</b>.</p>
<p><b>12. </b><b>Opposizione a</b> <b>richiesta di archiviazione</b></p>
<p>Per i delitti commessi con violenza, il pubblico ministero deve <b>in ogni caso</b> notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa (e non solo quando questa ne ha fatto richiesta), la quale potrà opporsi entro il termine di <b>venti giorni</b> (e non dieci come di norma).</p>
<p><b>13. Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari alla p.o.</b></p>
<p>Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il pubblico ministero deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o questa stessa.</p>
<p><b>14. Giudizio direttissimo</b></p>
<p>Il pubblico ministero può disporre il giudizio direttissimo nei confronti di una persona che è stata allontanata d&#8217;urgenza dalla casa familiare ai sensi dell&#8217;articolo 384-bis e per la contestuale convalida dell&#8217;arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.</p>
<p><b>15. Esame della persona offesa vulnerabile</b></p>
<p>Quando si procede per il delitto di maltrattamenti in famiglia se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l&#8217;esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa.</p>
<p><b>16. Formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis disp. att. c.p.p.)</b></p>
<p>Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e&#8217; assicurata la priorità assoluta, tra gli altri, ai delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale.</p>
<p><b>17. Gratuito patrocinio deroga limiti reddito</b></p>
<p>La persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori<b> </b>può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.</p>
<p><b>18. Esclusione della competenza del Giudice di Pace</b></p>
<p>La competenza per materia del giudice di pace è esclusa nei casi di percosse o lesioni commesse contro l&#8217;ascendente, il discendente, il coniuge, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta, ovvero contro il convivente.</p>
<p><b><a name="_Toc372297923"></a><b>IV. Altre misure</b><a name="_Toc372297923"></a></b></p>
<p><b>1) </b><b>Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica</b></p>
<p><b>Ammonimento</b>. Anche in assenza di querela, il questore può procedere all&#8217;ammonimento dell&#8217;autore del fatto nei casi in cui alle forze dell&#8217;ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell&#8217;ambito di violenza domestica<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>. Nel procedimento di ammonimento è tutelato il segnalante le cui generalità vanno omesse.</p>
<p><b>Ritiro della patente</b>. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell&#8217;ammonimento l&#8217;applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.</p>
<p><b>Elaborazione annuale analisi criminologica</b>. Il Ministero dell&#8217;interno elabora annualmente un&#8217;analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un&#8217;autonoma sezione della relazione annuale trasmessa al Parlamento.</p>
<p><b>2</b>) <b>Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica</b></p>
<p><i><b>Permesso di soggiorno “speciale”per le vittime di violenza domestica</b></i><u></u></p>
<p>Il decreto, oggi legge, introduce una particolare tipologia di permesso di soggiorno concesso alle vittime di violenza domestica al fine di sottrarsi alla stessa. In particolare esso viene rilasciato dal questore (con il parere favorevole dell&#8217;autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest&#8217;ultima) quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero nell’ambito di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori o altro delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e vi sia un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.<a title="" href="http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/26/legge-sul-femminicidio-modifiche-normative-e-questioni-connesse#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a></p>
<p><b>Revoca permesso soggiorno speciale</b>. Detto permesso di soggiorno speciale è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, su segnalazione del Procuratore della Repubblica o dei servizi sociali, e comunque quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.</p>
<p><b>Revoca permesso di soggiorno ordinario</b>. Il permesso di soggiorno “ordinario” è revocato lo straniero è espulso se condannato anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori commessi in ambito di violenza domestica.</p>
<p>Tra le altre misure previste infine dalla legge in esame vanno menzionati il cd. “<b>Piano d&#8217;azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” </b>elaborato dal Ministro delegato per le pari opportunità delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta un «Piano d&#8217;azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», e volto alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne, alla sensibilizzazione della collettività anche attraverso il settore dell’informazione e dei media e la “<b>Promozione di centri antiviolenza e le case-rifugio”</b>, in cui è garantita l’anonimato.</p>
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