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	<title>Studio Legale Cacace &#187; Responsabilità Civile</title>
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		<title>Sinistri stradali: non basta il Cid per dimostrare la responsabilità</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il modulo di constatazione amichevole non può bastare a dimostrare la dinamica dell&#8217;incidente stradale né tantomeno le responsabilità ai fini del risarcimento dei danni. A maggior ragione se lo stesso presenta elementi contraddittori. A stabilirlo è il tribunale di Roma (con la recente sentenza n. 19597/2015), rigettando il ricorso di una donna che trascinava in giudizio il conducente di un autocarro di proprietà di una società e la compagnia assicurativa per ottener il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell&#8217;incidente occorso. La richiesta, basata sul Cid sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, era già stata rigettata dal giudice [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il modulo di constatazione amichevole non può bastare a dimostrare la dinamica dell&#8217;incidente stradale né tantomeno le responsabilità ai fini del risarcimento dei danni. A maggior ragione se lo stesso presenta elementi contraddittori. A stabilirlo è il tribunale di Roma (con la recente sentenza n. 19597/2015), rigettando il ricorso di una donna che trascinava in giudizio il conducente di un autocarro di proprietà di una società e la compagnia assicurativa per ottener il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell&#8217;incidente occorso.</p>
<p>La richiesta, basata sul Cid sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, era già stata rigettata dal giudice di pace, in quanto lo stesso aveva ritenuto il modello inefficace nei confronti dell&#8217;assicurazione, non firmataria dello stesso.<br />
Il tribunale avalla la decisione del giudice di prime cure, riportandosi all&#8217;insegnamento della Suprema Corte in materia, per la quale &#8220;la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo vincola il solo confidente, con la conseguenza che, correttamente, il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell&#8217;assicuratore della Rca&#8221; (cfr., da ultimo, Cass. n. 4536/2016. Leggi in merito: &#8220;Incidenti stradali: confessare la propria colpa non ha valore di piena prova&#8221;).</p>
<p>La confessione resa, dal danneggiante non proprietario, nel Cid ha ribadito, quindi, il tribunale non è sufficiente da sola a dimostrare i fatti dedotti ed è documento liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi dell&#8217;assicuratore e del proprietario del mezzo. Tanto più, nel caso di specie, visto che il modello conteneva diverse incongruenze rispetto al contenuto del ricorso giudiziale (sul soggetto alla guida, sul luogo dell&#8217;incidente, ecc.).<br />
Da qui il rigetto dell&#8217;appello e la compensazione delle spese di lite.<br />
Fonte: Sinistri stradali: non basta il Cid per dimostrare la responsabilità<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
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		<title>Trenitalia e risarcimento danni</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Codice del Consumo, contenuto nel D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005 dettando una disciplina unitaria per quanto concerne i rapporti tra imprese ed i consumatori. In particolare, l’art. 36 Codice del Consumo recita che: “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Codice del Consumo, contenuto nel D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005 dettando una disciplina unitaria per quanto concerne i rapporti tra imprese ed i consumatori.</p>
<p>In particolare, l’art. 36 Codice del Consumo recita che: “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.</p>
<p>2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:</p>
<p>a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;<br />
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professista;<br />
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.</p>
<p>3) La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice</p>
<p>Tanto premesso, recentemente Trenitalia è stata convenuta in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone per rispondere della richiesta risarcitoria avanzata da alcuni passeggeri.</p>
<p>Gli attori lamentavano che a causa dello sciopero cui era derivato la soppressione del treno della tratta Ceprano Falvaterra- Roma Termini si erano trovati costretti a prendere la macchina per non perdere il Frecciargento per Venezia Mestre già prenotato successivamente provvedendo altresì al pagamento del parcheggio dell’ autovettura e il pedaggio autostradale.</p>
<p>Al riguardo chiedevano il rimborso delle spese di viaggio oltre i danni documentati nonché dei danni non patrimoniali morali ed esistenziali dovuti per il disagio a loro arrecato dalla Società in relazione al quale avevano provveduto autonomamente al viaggio in sostituzione della corsa ferroviaria soppressa.</p>
<p>La Società dal canto suo eccepiva di poter risarcire il danno soltanto nei limiti delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, a norrna del quale, in caso di ritardi od interruzioni del servizio, l’unico risarcimento riconoscibile era il rimborso totale o parziale del biglietto ferroviario.</p>
<p>Giova ricordare, un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa civilistica veniva derogata dalla normativa speciale quando si trattava di tutelare un interesse generale con conseguente risarcimento dei danni causati dal ritardi o soppressioni se non nei limiti minimi previsti (Cass. 16945/03).</p>
<p>In merito alla questione il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 47/2015 dichiarava risolto il contratto di trasporto ribadendo che:“ le clausole inserite introducono una disciplina contrattuale palesemente vessatoria nei confronti del consumatore, il quale non è affatto posto nella condizione, al momento della conclusione del contratto di trasporto, di prenderne conoscenza” .</p>
<p>Pertanto, ai sensi dell’ art. 36 del Codice del consumo tale clausole erano da considerare nulle con conseguente risarcimento dei danni a carico della Società Trenitalia SPA.</p>
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		<title>La società che gestisce la nettezza urbana risarcisce i danni per l&#8217;incendio del cassonetto</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Corte d&#8217;Appello di Lecce &#8211; Sezione 1 &#8211; Sentenza 16 giugno 2015 n. 419 La società titolare del servizio di nettezza urbana risponde per omessa custodia dei danni provocati a causa dell&#8217;incendio dei cassonetti dei rifiuti posizionati troppo vicino ad abitazioni e negozi. Lo ha stabilito la Corte d&#8217;Appello di Lecce, con la sentenza 16 giugno 2015 n. 419, estromettendo dal giudizio il comune, pure chiamato in causa dal danneggiato, in quanto la concessionaria, contrariamente a quanto sostenuto, non aveva provato di aver ottemperato ad un ordine dell&#8217;amministrazione. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-01-25/la-societa-che-gestisce-nu-risarcisce-danni-l-incendio-cassonetto</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Corte d&#8217;Appello di Lecce &#8211; Sezione 1 &#8211; Sentenza 16 giugno 2015 n. 419</p>
<p>La società titolare del servizio di nettezza urbana risponde per omessa custodia dei danni provocati a causa dell&#8217;incendio dei cassonetti dei rifiuti posizionati troppo vicino ad abitazioni e negozi. Lo ha stabilito la Corte d&#8217;Appello di Lecce, con la sentenza 16 giugno 2015 n. 419, estromettendo dal giudizio il comune, pure chiamato in causa dal danneggiato, in quanto la concessionaria, contrariamente a quanto sostenuto, non aveva provato di aver ottemperato ad un ordine dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-01-25/la-societa-che-gestisce-nu-risarcisce-danni-l-incendio-cassonetto</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/">La società che gestisce la nettezza urbana risarcisce i danni per l&#8217;incendio del cassonetto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai &#8220;pericoli esterni&#8221;  Fonte: Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai &#8220;pericoli esterni&#8221;</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-il-gestore-deve-tutelare-gli-sciatori-anche-dai-pericoli-esterni-fonte-cassazione-il-gestore-deve-tutelare-gli-sciatori-anche-dai-pericoli-esterni/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il gestore dell&#8217;impianto e delle piste da sci ha l&#8217;obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime dovendo porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro il giudice di pace che aveva assolto i proprietari e gestori di una pista da sci sulla quale era avvenuto un incidente. Un giovane, aveva invaso la pista da un [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il gestore dell&#8217;impianto e delle piste da sci ha l&#8217;obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime dovendo porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro.</p>
<p>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro il giudice di pace che aveva assolto i proprietari e gestori di una pista da sci sulla quale era avvenuto un incidente.</p>
<p>Un giovane, aveva invaso la pista da un lato saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con una donna intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane.</p>
<p>Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l&#8217;obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da percoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.</p>
<p>Il giudice di pace aveva assolto i tre sul presupposto che la normativa di cui alla legge della Provincia di Bolzano 23 novembre 2010 non richiedeva la protezione delle piste, essendo volta soltanto a tutelare lo sciatore da possibili uscite di pista con conseguente collisione con ostacoli esterni.<br />
Inoltre, il giudice di prime cure aveva ascritto l&#8217;incidente soltanto al comportamento imprudente del ragazzo.</p>
<p>Di diverso avviso gli Ermellini che, innanzitutto, rilevano che la normativa provinciale richiamata, tesa a garantire la sicurezza degli utenti delle aree sciabili, espressamente prevede l&#8217;obbligo di delimitazione e quello di protezione delle aree adiacente ai bordi delle piste.<br />
La colpa omissiva, inoltre, può ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all&#8217;esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicista o privatistica, potendo derivare anche dall&#8217;attività propria dell&#8217;obbligato in quanto possibile fonte di pericolo.</p>
<p>Il gestore dell&#8217;impianto e delle piste servite ha l&#8217;obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l&#8217;impianto.<br />
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, quindi &#8220;l&#8217;obbligo di protezione, che è proiezione della posizione di garanzia, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito dell&#8217;attività&#8221;.</p>
<p>Deve escludersi, precisano i giudici, che tale obbligo di protezione si possa dilatare fino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma &#8220;nondimeno il gestore nel caso in esame doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi&#8221;.</p>
<p>a pericolosità di quel passaggio era nota agli imputati o comunque essi dovevano esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista: pertanto dovevano essere apprestate le dovute protezioni o segnalata la situazione a rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, attesa la particolare conformazione dei luoghi.</p>
<p>La pericolosità di quel passaggio era nota agli imputati o comunque essi dovevano esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista: pertanto dovevano essere apprestate le dovute protezioni o segnalata la situazione a rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, attesa la particolare conformazione dei luoghi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-il-gestore-deve-tutelare-gli-sciatori-anche-dai-pericoli-esterni-fonte-cassazione-il-gestore-deve-tutelare-gli-sciatori-anche-dai-pericoli-esterni/">Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai &#8220;pericoli esterni&#8221;  Fonte: Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai &#8220;pericoli esterni&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		<title>Scuola: sì al risarcimento all’alunno che cade per il dispetto di una compagna  Fonte: Scuola: sì al risarcimento all’alunno che cade per il dispetto di una compagna</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la sentenza numero 23202/2015, depositata il 13 novembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile la scuola(e quindi il Ministero dell&#8217;istruzione) per la caduta di un bambino in classe, sotto gli occhi del bidello e in assenza della maestra. Ciò, stravolgendo le decisioni di entrambi i gradi del merito. In particolare, nella vicenda sottoposta all&#8217;attenzione della Corte, il piccolo siera fratturato il coccige a causa della condotta di un&#8217;altra allieva, che aveva sottratto la sedia sulla quale lo sfortunato compagno stava per sedersi. Per i giudici, lo scolaro va necessariamente risarcito. Infatti, di certo deve ritenersi [&#8230;]</p>
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<div class="middle_area">
<div class="middle_left_news_giur">
<div class="line15">
<div class="testo_news_giur">
<p>Con la <b>sentenza numero 23202/2015</b>, depositata il 13 novembre (qui sotto allegata), la <b>Corte di Cassazione </b>ha ritenuto <b>responsabile la scuola</b>(e quindi il Ministero dell&#8217;istruzione) per la <b>caduta di un bambino in classe</b>, sotto gli occhi del bidello e in assenza della maestra.</p>
<p>Ciò, stravolgendo le decisioni di entrambi i gradi del merito.</p>
<p>In particolare, nella vicenda sottoposta all&#8217;attenzione della Corte, il piccolo si<b>era fratturato il coccige a causa della condotta di un&#8217;altra allieva</b>, che aveva sottratto la sedia sulla quale lo sfortunato compagno stava per sedersi.</p>
<p>Per i giudici, lo scolaro va necessariamente risarcito.</p>
<p>Infatti, di certo deve ritenersi <b>dirimente, in generale, la dimostrazione</b>, da parte dell&#8217;insegnante, di aver <b>esercitato la vigilanza</b> nella misura dovuta e che <b>l&#8217;azione dannosa sia in concreto imprevedibile e repentina</b>.</p>
<p>Tuttavia, se, come nel caso di specie, <b>mancano le misure organizzative più elementari per mantenere la disciplina, l&#8217;imprevedibilità non può essere invocata</b>.</p>
<p>Insomma: per superare la presunzione di responsabilità che l&#8217;articolo 2048 del <a title="Il testo integrale del codice civile" href="http://www.studiocataldi.it/codicecivile">codice civile</a> pone in capo ai maestri e ai precettori, è <b>necessario innanzitutto provare che, preventivamente</b>, sono state adottate tutte le<b>misure idonee</b> a evitare l&#8217;insorgere di una situazione di pericolo per gli allievi.</p>
<p>Tuttavia va provato anche che <b>il fatto dannoso comunque verificatosi</b>, per la sua natura repentina e imprevedibile, <b>ha impedito un intervento tempestivo ed efficace</b>.</p>
<p>In assenza di tale dimostrazione la prova liberatoria non può ritenersi raggiunta.</p>
<p>www.studiolegalecataldi.it</p>
</div>
<div class="nomob">
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		<title>Condominio poco illuminato? Danno da caduta va negato se il soggetto è distratto</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/condominio-poco-illuminato-danno-da-caduta-va-negato-se-il-soggetto-e-distratto/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sull’accertamento causale dell’evento. Il caso riguarda una madre che scendendo le scale in uno stabile condominiale, poco illuminato, si distrae parlando con il marito, cadendo rovinosamente a terra. Tuttavia, riesce a mettere in salvo il figlio, ben sistemato nel passeggino davanti a lei. Nell’accertamento causale viene evidenziato dai giudici di legittimità la condotta poca attenta della donna alla quale viene negato il risarcimento del danno subito. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18903, depositata il 24 settembre 2015 sancendo anche l’assenza di colpa del condominio. Nella vicenda [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sull’accertamento causale dell’evento.</p>
<p>Il caso riguarda una madre che scendendo le scale in uno stabile condominiale, poco illuminato, si distrae parlando con il marito, cadendo rovinosamente a terra. Tuttavia, riesce a mettere in salvo il figlio, ben sistemato nel passeggino davanti a lei. Nell’accertamento causale viene evidenziato dai giudici di legittimità la condotta poca attenta della donna alla quale viene negato il risarcimento del danno subito. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18903, depositata il 24 settembre 2015 sancendo anche l’assenza di<span class="Apple-converted-space"> </span>colpa del condominio.</p>
<p>Nella vicenda in esame è bene precisare che la responsabilità della tenuta e manutenzione delle parti comuni ricade sullo stesso condominio. Ciò nonostante, la condotta imprudente del danneggiato non giustifica la domanda risarcitoria, anzi, addirittura annulla la responsabilità dello stabile condominiale. A riguardo giova rilevare che, nei giudizi di responsabilità, l’accertamento del nesso di causa resta ineludibile dall’indagine unica volta a conseguire più la certezza della legge scientifica, anziché probabilistica, c.d. “more likely that not”,ovvero “più probabile che non”.</p>
<p>La condotta posta in essere dalla mamma, la quale, nonostante la scarsa illuminazione nel condominio, anziché prestare maggiore attenzione si distrae e mettendo un piede in fallo cade rovinosamente a terra costituisce<strong>:</strong><span class="Apple-converted-space"> </span><strong>fatto interruttivo del nesso causale</strong>.</p>
<p>Tanto chiarito occorre evidenziare che le regole di accertamento del rapporto eziologico variano in ambito civile e penale<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/28/condominio-poco-illuminato-danno-da-caduta-va-negato-se-il-soggetto-distratto#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><strong>[1]</strong></sup></a>.</p>
<p>La più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica, esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche. Una data condotta umana può essere configurata come condizione necessaria di un certo evento solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, noto come legge generale di copertura, porta all’evento del tipo di quello verificatosi<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/28/condominio-poco-illuminato-danno-da-caduta-va-negato-se-il-soggetto-distratto#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><strong><sup>[2]</sup></strong></sup></a>. Seguendo questo indirizzo è possibile ricondurre la causa dell’evento secondo criteri di certezza assoluta.</p>
<p>A ben vedere, l’evoluzione giurisprudenziale ha affermato negli anni che il nesso di causalità non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi con elevato grado di credibilità razionale, l’evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Ciò posto, il codice civile italiano è privo di una definizione legislativa di causalità, nonché di coordinate precise sui criteri con cui procedere all’accertamento del rapporto eziologico. A tal proposito, si è prontamente considerato come la causalità penale richiede la<span class="Apple-converted-space"> dimostrazione a carico dell’accusa che l’evento sia addebitabile alla condotta dell’agente secondo criteri prossimi alla certezza<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/28/condominio-poco-illuminato-danno-da-caduta-va-negato-se-il-soggetto-distratto#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><strong><sup>[3]</sup></strong></sup></a>, mentre in ambito civile è possibile un temperamento. Tali norme vanno, dunque, adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre ogni ragionevole dubbio», al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non».</span></p>
<p>Orbene, tra i profili propulsivi nell’evoluzione del settore concernente la responsabilità civile si è notato l’alleggerimento dei parametri di riscontro del nesso causale sempre più orientato a radicarsi verso il “more likely that not”.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la sentenza in commento ha il pregio di porre in risalto l’importanza del nesso causale nell’accertamento della responsabilità civile.</p>
<p><span class="Apple-converted-space"> In tale prospettiva, si è potuto affermare come il rapporto eziologico nell’ambito civilistico risponde a regole ben diverse da quelle che sottendono alla materia penale, in quanto la responsabilità civile ruota sul danneggiato e, a maggior ragione, la condotta di quest’ultimo può rivelarsi determinante nell’escludere l’addebito imputabile al soggetto responsabile della corretta tenuta e manutenzione delle parti comuni nello stabile.</span></p>
<p>(Altalex, 28 ottobre 2015. Nota di<span class="Apple-converted-space"> </span><strong><a href="http://www.altalex.com/autori/iannone-paolo">Paolo Iannone</a></strong>)</p>
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		<title>risarcibilità del danno da fermo tecnico</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/risarcibilita-del-danno-da-fermo-tecnico/</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa poiché l&#8217;indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato. La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare i proventi ricavati dall&#8217;uso del mezzo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 20620/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso proposto da una donna a seguito [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa poiché l&#8217;indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato. La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare i proventi ricavati dall&#8217;uso del mezzo.</p>
<p>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 20620/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso proposto da una donna a seguito di un incidente stradale che provocò danni solo a cose.<br />
La ricorrente chiese ai giudici di merito il risarcimento del danno, ma il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda ritenendo l&#8217;obbligazione estinta per avvenuto pagamento da parte dell&#8217;assicuratore del responsabile.<br />
Diverse le censure proposte dalla donna, tutte rigettate da Piazza Cavour.</p>
<p>Tra queste rileva la doglianza circa il c.d. &#8220;danno fermo tecnico&#8221; che, secondo la donna, sussisteva e doveva essere risarcito per il solo fatto che il veicolo venne danneggiato e che quindi doveva essere riparato.<br />
Gli Ermellini chiariscono che il danno in esame non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione.</p>
<p>Un primo e risalente orientamento ha ritenuto il danno da fermo tecnico liquidabile anche in assenza di prova specifica, rilevando la sola privazione del veicolo per un certo tempo, prescindendo anche dall&#8217;uso a cui esso era destinato.</p>
<p>La Corte non ritiene condivisibile una simile tesi, considerando in primo luogo che nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis e nessun risarcimento è mai esigibile in assenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.</p>
<p>Neppure è giusto che che un danno obiettivamente incerto venga liquidato in via equitativa una vola dimostrata la sola inutilizzabilità del veicolo per un certo numero di giorni.</p>
<p>Ancorare la sosta forzosa ad un danno pari alla spesa sostenuta per la c.d. tassa di circolazione è altrettanto sbagliato, in quanto questa è dovuta per il solo fatto dell&#8217;iscrizione del veicolo nel P.R.A., a prescindere dalla sua circolazione.<br />
Lo stesso vale in relazione al premio assicurativo &#8220;pagato invano&#8221;, poiché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione ed il proprietario potrebbe anche chiedere la sospensione dell&#8217;efficacia della polizza.</p>
<p>Neppure può lamentarsi il deprezzamento del veicolo, in quanto esso è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa, trattandosi, inoltre, di un danno eventuale da accertare caso per caso e non di una conseguenza necessaria del fermo tecnico.<br />
Addirittura la riparazione di un veicolo obsoleto e malandato potrebbe far aumentare il suo valore rispetto a quello assunto prima del sinistro.</p>
<p>Infine, ritenere che l&#8217;indisponibilità dei veicolo costituisca un danno patrimoniale a prescindere dall&#8217;uso a cui è destinato è inaccettabilmente erroneo perché non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto costituisce un pregiudizio d&#8217;affezione e non una perdita patrimoniale risarcibile ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c.</p>
<p>Da condividere, secondo i giudici, un diverso e più recente orientamento che non considera sussistente il danno da fermo tecnico in re ipsa, quale conseguenza automatica dell&#8217;incidente e che sottopone il risarcimento ad una &#8220;esplicita prova&#8221; non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche dal fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia però dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l&#8217;utilità economica che ritraeva dall&#8217;uso del mezzo (cfr. Cass. n. 970/1996; n. 12820/1999; n. 15089/2015).<br />
Cass., III sez. civile, sent. 20620/2015</p>
<p>Fonte: Danno da fermo tecnico: non basta la mera indisponibilità del veicolo. Va dimostrata la necessità di servirsi del mezzo<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>consenso informato nuovo orientamento della cassazione</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/consenso-informato-nuovo-orientamento-della-cassazione/</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 16:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12/06/2015 n° 12205 A poco più di un mese dalla emanazione della sentenza n°9331 emessa a maggio 2015, nella quale si stabiliva la non necessarietà del consenso informato in caso di intervento o procedura eseguito in assenza di alternative, e nella quale si poneva a carico del paziente l’onere della prova circa le reali conseguenze della mancata informativa, la Suprema Corte con un cambio d’opinione trasversale e netto ritorna sullo steso tema invertendo completamente la rotta. Con la sentenza in discorso, infatti vengono ribaditi alcuni principi che parevano potersi ritenere superati, ma, soprattutto, viene affermata [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12/06/2015 n° 12205</p>
<p>A poco più di un mese dalla emanazione della sentenza n°9331 emessa a maggio 2015, nella quale si stabiliva la non necessarietà del consenso informato in caso di intervento o procedura eseguito in assenza di alternative, e nella quale si poneva a carico del paziente l’onere della prova circa le reali conseguenze della mancata informativa, la Suprema Corte con un cambio d’opinione trasversale e netto ritorna sullo steso tema invertendo completamente la rotta. Con la sentenza in discorso, infatti vengono ribaditi alcuni principi che parevano potersi ritenere superati, ma, soprattutto, viene affermata una assoluta prevalenza del principio di autodeterminazione finanche sul valore vita. Da tale affermazione si comprende con immediatezza l’importanza della pronuncia in discorso, la quale pone, a parere di chi scrive, una serie di problematiche non sono di ordine giuridico ma, e con una forza dirompente, ancor più di ordine etico.</p>
<p>Ecco il fatto processuale: durante un intervento di asportazione di cisti ovarica, in base ad esame istologico (evidentemente intraoperatorio), veniva riscontrata la presenza di un tumore maligno (adenocarcinoma) con conseguente decisione del chirurgo di eseguire immediatamente una «laparotomia, una isterectomia totale, una annessiectomia bilaterale, una appendicectomia ed omentectomia». Naturalmente, il detto intervento, estremamente demolitivo, non era stato discusso con la paziente poiché non vi erano motivi che spingessero l’equipe a pensare ad una eventualità tanto grave, con conseguenze mancanza assoluta di informativa e di consenso, esistente solo per l’operazione di asportazione di cisti ovarica già programmata. A seguito di ciò, la paziente programmò una serie di controlli presso un ospedale francese che smentì la natura maligna del tumore palesando la inutilità a fini di reale cura della salute dell’intervento eseguito dalla prima equipe.</p>
<p>Da ciò è scaturita una richiesta di danni per la responsabilità presunta sia dell’equipe chirurgica, che dei sanitari che avevano eseguito l’esame bioptico. In sede di giudizio di primo grado si accertava, però, l’errore della struttura d’oltralpe la quale pose diagnosi di tumore maligno, seppure di altro tipo, il che portò il Tribunale, così come la Corte di Appello, a rigettare le domande risarcitorie sotto tutti i profili, ricomprendendo anche la mancata prestazione di consenso, stante il carattere di necessarietà e dovutezza dell’intervento. Al di là degli orientamenti altalenanti sul tema, con la sentenza del maggio scorso pareva essere ormai consacrato il principio secondo il quale, nei casi in cui l’atto medico non avesse determinato un peggioramento dello stato di salute del paziente, ma “al contrario” ne avesse determinato una conservazione seppure dolorosa, non vi sarebbe stato alcun danno risarcibile salvo la prova, realmente difficile da dare per il paziente in casi del genere, che se correttamente informato, lo stesso avrebbe rifiutato le cure.</p>
<p>La sentenza in commento, riconosce, invece, il diritto al risarcimento del danno anche in caso di intervento ben eseguito con conseguente guarigione del paziente per violazione del principio di autodeterminazione. Ciò che sorprende, e che chi scrive trova quantomeno discutibile, è che gli Ermellini, affermando che l’informazione sull’atto medico nuovo ed imprevisto da eseguire avrebbe posto la paziente nella condizione di poter decidere se assentire o meno all’intervento, si spingono fino a sostenere che il paziente ha il diritto di scegliere di rimanere nella situazione di malattia anche se ciò vuole dire perdere la vita stessa a causa della malattia non curata. Non solo, secondo la Suprema Corte, il diritto alla autodeterminazione va rispettato anche in riferimento alla scelta di farsi curare altrove, alla scelta di interventi (qualora esistenti) in grado di essere meno invasivi o demolitori. Da ciò deriva il diritto al risarcimento del danno che (bontà loro verrebbe da dire) sarà limitato al solo danno da mancato consenso quando l’intervento ha avuto comunque un risultato risolutivo in senso positivo per la salute del paziente.</p>
<p>A conclusione di tale disamina non può non notarsi come la pronuncia in commento apra un’altra crepa, profonda e pesante, nella serenità dei medici i quali, anche se operino nelle migliori condizioni, con le migliori tecniche, e con il fine conclamato di preservare la vita del paziente, rischiano di vedersi comunque condannati se non informano il paziente in maniera tale da poterlo dimostrare. Ancora, emerge con tristezza la condotta della paziente la quale, nel vivere una vita che solo l’atto medico eseguito le ha garantito, sceglie di attaccare a fini speculativi chi la ha “salvata”, il che rende evidente quanto sia spesso aberrante il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte dei pazienti. Da ultimo, ci si augura un nuovo e più deciso cambio di rotta da parte della Cassazione poiché, a parere di chi scrive, la libertà di autodeterminarsi è tale fintanto che esiste una vita nella quale manifestarla, così come pure, ammettere che una persona possa scegliere di non curarsi a rischio della vita (scegliendo in sostanza di morire) equivale a riconoscere il diritto all’eutanasia.</p>
<p>Avv. Gianluca Mari</p>
<p>TAGSASPORTAZIONE CISTI OVARICAAVVOCATO GIANLUCA MARICONSENSO INFORMATO</p>
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		<title>Danno tanatologico: la Cassazione lo resuscita e ne precisa i presupposti Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015 n° 16993</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte, III sez. civile, con questa interessante sentenza (Sentenza 28 aprile &#8211; 20 agosto 2015, n. 16993) precisa quali siano i presupposti ai fini della configurabilità del danno da perdita di chance e del danno tanatologico ed in merito alla risarcibilità di quest’ultimo rivede proprie precedenti posizioni espresse anche di recente a Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Nel caso di specie contraddistinto da una richiesta di risarcimento dei danni (sofferti in conseguenza di tardiva diagnosi) nei confronti di un ginecologo da parte degli eredi di una donna morta a seguito di carcinoma all’utero, la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/danno-tanatologico-la-cassazione-lo-resuscita-e-ne-precisa-i-presupposti-cassazione-civile-sez-iii-sentenza-20082015-n-16993/">Danno tanatologico: la Cassazione lo resuscita e ne precisa i presupposti Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015 n° 16993</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Suprema Corte, III sez. civile, con questa interessante sentenza (Sentenza 28 aprile &#8211; 20 agosto 2015, n. 16993) precisa quali siano i presupposti ai fini della configurabilità del danno da perdita di chance e del danno tanatologico ed in merito alla risarcibilità di quest’ultimo rivede proprie precedenti posizioni espresse anche di recente a Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350).</p>
<p>Nel caso di specie contraddistinto da una richiesta di risarcimento dei danni (sofferti in conseguenza di tardiva diagnosi) nei confronti di un ginecologo da parte degli eredi di una donna morta a seguito di carcinoma all’utero, la Suprema Corte non condivide la decisione della Corte di Appello che aveva respinto il ricorso degli eredi.</p>
<p>Come premessa della propria sentenza la Corte di Cassazione individua alcuni principi fondamentali in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica.</p>
<p>In particolare, secondo l’organo giudicante, l&#8217;omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore (in ordine al quale cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell&#8217;intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).</p>
<p>Inoltre un danno risarcibile alla persona in conseguenza dell&#8217;omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato ravvisato dalla Suprema Corte anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una &#8220;migliore qualità della vita&#8221; (v. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195).</p>
<p>Infine, la Cassazione ha anche precisato che in tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo,&#8221;cosa fare&#8221; per fruire della salute residua fino all&#8217;esito infausto, anche rinunciando all&#8217;intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all&#8217;exitus (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846).</p>
<p>I principi appena menzionati, invece, nel caso di specie, non sono stati rispettati dalla Corte di merito che dopo avere correttamente affermato che il comportamento del medico non è stato improntato alla dovuta diligenza, ha escluso la responsabilità del medesimo argomentando dal rilievo che “i consulenti hanno confermato che secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, poco o nulla sarebbe cambiato circa il decorso clinico, con specifico riferimento alla forma tumorale, particolarmente maligna e aggressiva”, traendone la conferma dell&#8217;”insussistenza del nesso causale tra l&#8217;aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario”.</p>
<p>La stessa Corte di Appello ha anche escluso il risarcimento del c.d. danno da perdita di chance sofferto dalla donna, “per il troncante rilievo che il controverso orientamento giurisprudenziale che ne ammette la configurabilità in materia di responsabilità medica, ritiene comunque che il danno da perdita di chance sia un&#8217;autonoma voce di danno emergente, con la conseguenza che la relativa domanda è diversa rispetto a quella avente ad oggetto il mancato raggiungimento del risultato sperato”. Ed inoltre ha del pari negato il ristoro del danno “consistente nella sofferenza patita dalla donna prima di morire durante l&#8217;agonia (danno c.d. tanatologico)”, in quanto difetta, come detto in precedenza, il nesso di causalità.<br />
La Suprema Corte non condivide le ragioni della Corte di merito affermando, in ossequio ai principi sopra enunciati, che il rilievo secondo cui il morbo ha nel caso avuto “una progressione che avvenne con modalità particolarmente rapida ed inconsuetamente tumultuosa”, per cui “poco o nulla sarebbe comunque cambiato circa il decorso clinico”, e la conclusione di “insussistenza del nesso causale tra l&#8217;aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario” è stato formulato senza considerare che anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed ineluttabile exitus l&#8217;intervento medico può essere comunque volto a consentire al paziente di poter eventualmente fruire di un intervento anche solo meramente palliativo idoneo, se non a risolvere il processo morboso o ad evitarne l&#8217;aggravamento, quantomeno ad alleviarne le sofferenze (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522). A tale stregua, l&#8217;omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume allora rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel decorso, una &#8220;migliore qualità della vita&#8221; (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195).</p>
<p>La Cass. contraddicendo la Corte territoriale precisa inoltre che “il concetto di patrimonialità va correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, in riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell&#8217;integrità psico-fisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell&#8217;esistenza in vita” (così Cass., 18/9/2008, n. 23846).</p>
<p>L’errore commesso dalla Corte di Appello, secondo la Suprema Corte, ha portato anche alla negazione del ristoro del c.d. danno tanatologico consistente nella sofferenza patita dalla donna prima di morire durante l&#8217;agonia. Tale danno è stato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), quale danno dalla vittima subito per la sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l&#8217;ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo il criterio dell&#8217;intensità della sofferenza provata. Giova precisare, però, che in merito alla configurabilità di tale danno la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è pacifica e difatti proprio di recente la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350), superando la ricostruzione di precedenti proprie posizioni sopra richiamate, ha affermato che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.</p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p>Il danno alla salute, seminario di studio di 7 ore in aula, Altalex Formazione.<br />
(Altalex, 24 settembre 2015. Nota di Michele Iaselli)</p>
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		<title>Insidie stradali: il risarcimento va ripartito tra comune e pedone</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 10:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Se il pedone ipovedente nonostante la pioggia decide di attraversare comunque la strada e cade in una buca, il risarcimento è a metà. Lo ha confermato la Cassazione, con la sentenza n. 18463/2015, depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso della sfortunata protagonista del sinistro, una signora ipovedente che cadeva rovinosamente a terra per via di una buca di notevoli dimensioni presente sull’asfalto su una strada del territorio comunale. La signora trascinava in giudizio il comune chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni riportate ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche se dall’istruttoria era emersa la presenza di [&#8230;]</p>
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La signora trascinava in giudizio il comune chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni riportate ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche se dall’istruttoria era emersa la presenza di un’anomalia sulla sede stradale, tale da rappresentare un pericolo per gli utenti, il fatto che, nonostante le condizioni climatiche avverse, l’ipovedente avesse deciso di attraversare, fa diminuire il risarcimento al 50%.<br />
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