<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Cacace &#187; Diritto Amministrativo</title>
	<atom:link href="https://www.studiolegalecacace.it/it/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolegalecacace.it</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 19:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Corte di cassazione SEZIONE TRIBUTARIA, Sentenza n. 23555 del 18/11/2015</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-n-23555-del-18112015/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-n-23555-del-18112015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deve ritenersi legittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef e Irap dovute a seguito del recupero a tassazione di sopravvenienze attive derivanti dai contributi ricevuti dalla società contribuente ad opera della mano pubblica per la realizzazione di un&#8217;azienda turistica, integrando dette provvidenze una plusvalenza tassabile pro quota nell&#8217;esercizio in cui i contributi sono incassati e nei successivi, non oltre il quarto, con conseguente legittimità dell&#8217;accertamento per omessa dichiarazione di sopravvenienze attive, laddove il contributo in conto impianti deve essere necessariamente collegato all&#8217;acquisto di beni ammortizzabili, mentre nella specie i contributi sono diretti quantomeno a potenziare una struttura già esistente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-n-23555-del-18112015/">Corte di cassazione SEZIONE TRIBUTARIA, Sentenza n. 23555 del 18/11/2015</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ritenersi legittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef e Irap dovute a seguito del recupero a tassazione di sopravvenienze attive derivanti dai contributi ricevuti dalla società contribuente ad opera della mano pubblica per la realizzazione di un&#8217;azienda turistica, integrando dette provvidenze una plusvalenza tassabile pro quota nell&#8217;esercizio in cui i contributi sono incassati e nei successivi, non oltre il quarto, con conseguente legittimità dell&#8217;accertamento per omessa dichiarazione di sopravvenienze attive, laddove il contributo in conto impianti deve essere necessariamente collegato all&#8217;acquisto di beni ammortizzabili, mentre nella specie i contributi sono diretti quantomeno a potenziare una struttura già esistente e non anche all&#8217;acquisto ex novo di beni ammortizzabili e dunque da devono essere ricompresi tra quelli in conto capitale.</p>
<p>https://www.facebook.com/dirittoitalia.it/</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-n-23555-del-18112015/">Corte di cassazione SEZIONE TRIBUTARIA, Sentenza n. 23555 del 18/11/2015</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-n-23555-del-18112015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>A tutti può capitare di smarrire alcuni documenti, ma non sempre bisogna disperare. Lo sa bene un cittadino che non riusciva più a trovare la busta contenente una lettera speditagli dall&#8217;assicurazione con raccomandata a/r, nella quale era indicata la data di ricezione della stessa. Ma tale dato era per lui fondamentale, al fine di dimostrare l&#8217;intervenuta prescrizione della controversia pendente con l&#8217;assicurazione. Così, con la sentenza numero 207/2016, il TAR del Piemonte ha dichiarato che le Poste non possono legittimamente opporre un silenzio-rifiuto a tale cittadino, che si è loro rivolto per tentare di ricavare i dati relativi alla predetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/">Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A tutti può capitare di smarrire alcuni documenti, ma non sempre bisogna disperare.<br />
Lo sa bene un cittadino che non riusciva più a trovare la busta contenente una lettera speditagli dall&#8217;assicurazione con raccomandata a/r, nella quale era indicata la data di ricezione della stessa. Ma tale dato era per lui fondamentale, al fine di dimostrare l&#8217;intervenuta prescrizione della controversia pendente con l&#8217;assicurazione.</p>
<p>Così, con la sentenza numero 207/2016, il TAR del Piemonte ha dichiarato che le Poste non possono legittimamente opporre un silenzio-rifiuto a tale cittadino, che si è loro rivolto per tentare di ricavare i dati relativi alla predetta raccomandata. Per il Tribunale, infatti, è fondamentale che all&#8217;interessato venga consegnata entro un mese la copia dei registri di consegna, dai quali emerge sia la data che il numero di identificazione della missiva.</p>
<p>Non importa che per soddisfare l&#8217;utente sia necessaria una specifica e laboriosa ricerca: la legge sulla trasparenza riconosce il diritto all&#8217;accesso ai documenti. Oltretutto la ricerca non sarebbe dovuta proseguire con un&#8217;elaborazione di dati, ma solo con una fotocopia delle pagine di interesse.</p>
<p>Peraltro, nel caso di specie si trattava di un interesse qualificato, dato dalla sussistenza di una controversia giudiziaria ai fini della quale la data della raccomandata assumeva un&#8217;importanza fondamentale, dipendendo da essa la valutazione circa la permanenza o l&#8217;estinzione del diritto azionato.</p>
<p>Data la peculiarità della questione, in ogni caso, il TAR ha compensato le spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</p>
<p>(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/">Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTL, quattro contravvenzioni in soli sette minuti: continuazione o concorso formale?</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quattro contravvenzioni in soli sette minuti per aver circolato in una zona a traffico limitato. Questo il caso sottoposto al Giudice di Pace di Milano che, attraverso il dictum espresso nella Sentenza n. 1376 del 23 febbraio 2016, ha ammesso il conducente a corrispondere soltanto l&#8217;importo riportato dal primo verbale, relativo alla prima infrazione commessa, esito del riconoscimento, tra le distinte violazioni, del vincolo della “continuazione”. La pronuncia si pone in aperto contrasto con l’orientamento, in materia, manifestato dalla giurisprudenza di legittimità che, diversamente, ritiene doversi applicare il “concorso formale”. Un avvocato, circolando in una zona traffico limitato del Comune [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale/">ZTL, quattro contravvenzioni in soli sette minuti: continuazione o concorso formale?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quattro contravvenzioni in soli sette minuti per aver circolato in una zona a traffico limitato. Questo il caso sottoposto al Giudice di Pace di Milano che, attraverso il dictum espresso nella Sentenza n. 1376 del 23 febbraio 2016, ha ammesso il conducente a corrispondere soltanto l&#8217;importo riportato dal primo verbale, relativo alla prima infrazione commessa, esito del riconoscimento, tra le distinte violazioni, del vincolo della “continuazione”. La pronuncia si pone in aperto contrasto con l’orientamento, in materia, manifestato dalla giurisprudenza di legittimità che, diversamente, ritiene doversi applicare il “concorso formale”.</p>
<p>Un avvocato, circolando in una zona traffico limitato del Comune di Milano, commetteva ben quattro infrazioni, in soli sette minuti, della fattispecie disciplinata all’art. 7, comma XIV, del Codice della Strada.</p>
<p>Ricorreva quindi al Giudice di Pace di Milano chiedendo l’annullamento dei verbali, asserendo che gli stessi erano stati elevati per l’identica infrazione commessa nell’intervallo di pochi minuti, nello stesso luogo e dello stesso giorno.</p>
<p>Il giudice ha ritenuto che nel caso di due o più infrazioni uguali, commesse a pochi minuti di distanza, le stesse possono essere considerate come facenti parte di una condotta unitaria e, come tali, sanzionabili secondo il principio della continuazione. Dimostrato che il ricorrente aveva commesso la stessa infrazione nel giro di pochi minuti, il giudice ha quindi confermato il primo verbale elevato, annullando i tre successivi.</p>
<p>La pronuncia de qua (Giudice di Pace Milano, Sezione VI civile, Sentenza 23 febbraio 2016, n. 1376) contraddice l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. Giova rammentare, infatti, che l’articolo 81 c.p., in tema di continuazione, non sembra essere applicabile analogicamente in materia di sanzioni amministrative, sia in quanto la Legge n. 689 del 1981, all’art. 8, comma II, prevede una simile disciplina solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, evidenziando in tal modo l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad ulteriori illeciti amministrativi, sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, mediante l’interpretazione analogica, le norme di favore previste in materia penale possano essere estese agli illeciti amministrativi (cfr. Corte di Cassazione n. 5252 del 4 marzo 2011, infra).</p>
<p>Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26434), pronunciando su caso pressoché identico a quello sottoposto al giudice di merito meneghino, puntualizzava che in materia di sanzioni amministrative, quando risultano poste in essere, inequivocabilmente, più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile l’art. 81, II comma, c.p., relativo alla continuazione, bensì esclusivamente il concorso formale.</p>
<p>Quest’ultimo istituto, infatti, risulta espressamente previsto dall’art. 8 della Legge n. 689 del 1981, e per poter operare richiede la sussistenza dell’unicità dell’azione o dell’omissione produttiva di una pluralità di violazioni. Nella stessa occasione la VI Sezione civile precisava che la disciplina di cui al citato art. 8 (“Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”) non subisce deroghe neppure in virtù della successiva previsione, ovvero l’art. 8 bis (“Reiterazione delle violazioni”) della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali contemplate al secondo comma (violazioni delle norme previdenziali e assistenziali), esclude, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative, successive alla prima, solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione. La Cassazione, col riportato principio di diritto, ha quindi escluso l’applicazione, nell’ambito delle sanzioni amministrative, dell’istituto del cumulo giuridico previsto in materia penale, riconoscendo la ricorrenza di tante sanzioni, e non invece di una sola, quanti sono stati gli accessi effettivamente posti in essere, nella zona a traffico limitato.</p>
<p>Solo tornando qualche anno indietro è dato rilevare che la questione in commento è stata oggetto di una pronuncia resa reso dalla Corte Costituzionale, (Ordinanza n. 14 del 26 gennaio 2007). Nella specie la Consulta aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 198 (“Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie”), comma II, del C.d.S., censurato in relazione all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in ipotesi di più violazioni della medesima disposizione normativa, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo.</p>
<p>Per la Consulta, infatti, la contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e la circostanza che siano stati compiuti lungo la stessa strada evidenziano che, nel particolare caso sottoposto, il giudice a quo era incorso da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione di due distinte sanzioni, non ritenendo che in tali casi possa configurarsi non solo un’unica condotta, bensì anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, poiché la circolazione in zona vietata rappresenta una condotta di durata.</p>
<p>L’anno successivo fu invece il giudice di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 21 maggio 2008, n. 12844) a tornare sull’argomento, sentenziando che in materia di sanzioni amministrative (nello specifico non concernenti le infrazioni al C.d.S. bensì l’emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione) non è applicabile l’art. 81, comma II, c.p., disciplinante la continuazione, bensì esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto all’art. 8 della citata Legge n. 689 del 1981, il cui impianto normativo richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.</p>
<p>Nel 2011 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza 4 marzo 2011, n. 5252, torna ad argomentare sull’istituto disciplinato al succitato art. 8 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prevede che, salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali, la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81, II comma, c.p. In questa ipotesi il giudice di legittimità ha ricalcato l’orientamento costituzionale espresso dalla Consulta nella pronuncia sunnominata, ritenendo che la disciplina dell’art. 8 non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione.</p>
<p>Infine, la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, nell’Ordinanza 22 febbraio 2012, n. 2657, pronunciandosi in relazione ad una ulteriore fattispecie di reiterazione della stessa infrazione al C.d.S., ha approfondito il tema della competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento, riconoscendola come inderogabile ai sensi dell’art. 204 bis del Codice medesimo. Su tale premessa ha tratto la conseguenza che, non applicandosi, a tali illeciti, l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., ed essendo la disciplina relativa alla “reiterazione delle violazioni” di cui all’art. 8 bis, IV comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto con l’art. 94 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), prevista non in funzione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini dell’applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi dello stesso art. 8 bis, ha concluso che la reiterazione della condotta non può realizzare l’effetto di attrarre la competenza per territorio in favore del Giudice di Pace competente per l’opposizione al verbale concernente l’accertamento della prima violazione.</p>
<p>http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/03/17/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale/">ZTL, quattro contravvenzioni in soli sette minuti: continuazione o concorso formale?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/ztl-quattro-contravvenzioni-in-soli-sette-minuti-continuazione-o-concorso-formale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reati Stradali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<p>È possibile applicare la particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza e al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest? Questo è senza dubbio uno dei quesiti più controversi nelle aule di giustizia, che ha dato molto da pensare anche ai giudici della Corte suprema. Almeno sino ad ora. Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, infatti, hanno recentemente diffuso le informazioni provvisorie numero 4 e numero 5 del 2016, con le quali hanno tentato di fare chiarezza in argomento. In particolare, con tali documenti si sono aperte le porte all&#8217;applicabilità anche alle due citate fattispecie delittuose [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto/">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È possibile <b>applicare la particolare tenuità del fatto anche alla <a title="Guida in stato di ebbrezza. Guida legale con raccolta di articoli" href="http://www.studiocataldi.it/articoli/19184-la-guida-in-stato-di-ebbrezza.asp">guida in stato di ebbrezza</a> e al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest</b>? Questo è senza dubbio uno dei quesiti più controversi nelle aule di giustizia, che ha dato molto da pensare anche ai giudici della Corte suprema.</p>
<p>Almeno sino ad ora.</p>
<p>Le <b>Sezioni Unite penali della Corte di cassazione</b>, infatti, hanno recentemente diffuso le <b>informazioni provvisorie numero 4 e numero 5 del 2016</b>, con le quali hanno tentato di fare chiarezza in argomento.</p>
<p>In particolare, con tali documenti si sono <b>aperte le porte all&#8217;applicabilità anche alle due citate fattispecie delittuose della causa di non punibilità contemplata dall&#8217;articolo 131-bis del <a title="il testo del codice penale" href="http://www.studiocataldi.it/codicepenale">codice penale</a></b>, di recente introduzione nel nostro ordinamento.</p>
<p>E&#8217; ovvio, tuttavia, che per rendere utilizzabile tale &#8220;beneficio&#8221; anche per le ipotesi di <a title="Guida in stato di ebbrezza. Guida legale con raccolta di articoli" href="http://www.studiocataldi.it/articoli/19184-la-guida-in-stato-di-ebbrezza.asp">guida in stato di ebbrezza</a> e di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è necessario che <b>ricorrano i presupposti previsti dalla predetta norma e che si resti all&#8217;interno del perimetro dalla stessa tracciato</b>.</p>
<p>In sostanza, la sanzione detentiva non deve superare nel massimo i cinque anni, l&#8217;offensività deve risultare ridotta e la condotta non deve presentarsi come abituale, per tale intendendosi non solo quella con la quale si pone in essere più volte il medesimo reato ma anche quella con la quale si pongono in essere più reati della stessa indole.</p>
<p>Nonostante l&#8217;apertura verso l&#8217;applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;articolo 131-bis del <a title="il testo del codice penale" href="http://www.studiocataldi.it/codicepenale">codice penale</a>, tuttavia, <b>non è possibile sperare di salvarsi anche dalla sospensione della patente</b>, la cui applicazione è di competenza del prefetto.</p>
<p>Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che in caso di <b>inammissibilità del <a title="Il ricorso per cassazione - guida e fac-simile" href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/il-ricorso-per-cassazione.asp">ricorso per cassazione</a></b> è <b>preclusa la deducibilità e la rilevabilità d&#8217;ufficio della particolare tenuità del fatto</b> ma anche che <b>nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte per fatti commessi prima dell&#8217;entrata in vigore</b> dell&#8217;articolo 131-bis la questione è invece <b>deducibile e rilevabile d&#8217;ufficio</b>.</p>
<div class="testo_news_giur">
<p>Infine si è precisato che i giudici di legittimità che riconoscano la sussistenza della causa di punibilità in analisi la devono <b>dichiarare anche d&#8217;ufficio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata</b>.</p>
</div>
<div></div>
<p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21191-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto.asp#ixzz41TVuNbOY">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a><br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21191-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto.asp#ixzz41TVBmTcR">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a><br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21191-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto.asp#ixzz41TV1KzOj">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a><br />
(www.StudioCataldi.it)<br />
//</p>
<div id="abgc" class="abgc" dir="ltr"></div>
<p>//<br />
//</p>
<div id="abgc" class="abgc" dir="ltr"></div>
<p>//</p>
<p>//</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21191-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto.asp#ixzz41TUOoMgI">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a><br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto/">Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: sì alla tenuità del fatto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-rifiuto-alcoltest-si-alla-tenuita-del-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: utilizzo improprio della e-mail aziendale e sanzione da applicare</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito come l’utilizzo improprio della e-mail aziendale e l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore di lavoro al fine di prevenire abusi, non è sufficiente a configurare un licenziamento per giusta causa (articolo 2119 c.c.), laddove sia presente un codice disciplinare o una contrattazione collettiva che prevede, per tale infrazione, una sanzione conservativa. http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/">Cassazione: utilizzo improprio della e-mail aziendale e sanzione da applicare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito come l’utilizzo improprio della e-mail aziendale e l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore di lavoro al fine di prevenire abusi, non è sufficiente a configurare un licenziamento per giusta causa (articolo 2119 c.c.), laddove sia presente un codice disciplinare o una contrattazione collettiva che prevede, per tale infrazione, una sanzione conservativa.</p>
<p>http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/">Cassazione: utilizzo improprio della e-mail aziendale e sanzione da applicare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/cassazione-utilizzo-improprio-della-e-mail-aziendale-e-sanzione-da-applicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La società che gestisce la nettezza urbana risarcisce i danni per l&#8217;incendio del cassonetto</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corte d&#8217;Appello di Lecce &#8211; Sezione 1 &#8211; Sentenza 16 giugno 2015 n. 419 La società titolare del servizio di nettezza urbana risponde per omessa custodia dei danni provocati a causa dell&#8217;incendio dei cassonetti dei rifiuti posizionati troppo vicino ad abitazioni e negozi. Lo ha stabilito la Corte d&#8217;Appello di Lecce, con la sentenza 16 giugno 2015 n. 419, estromettendo dal giudizio il comune, pure chiamato in causa dal danneggiato, in quanto la concessionaria, contrariamente a quanto sostenuto, non aveva provato di aver ottemperato ad un ordine dell&#8217;amministrazione. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-01-25/la-societa-che-gestisce-nu-risarcisce-danni-l-incendio-cassonetto</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/">La società che gestisce la nettezza urbana risarcisce i danni per l&#8217;incendio del cassonetto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corte d&#8217;Appello di Lecce &#8211; Sezione 1 &#8211; Sentenza 16 giugno 2015 n. 419</p>
<p>La società titolare del servizio di nettezza urbana risponde per omessa custodia dei danni provocati a causa dell&#8217;incendio dei cassonetti dei rifiuti posizionati troppo vicino ad abitazioni e negozi. Lo ha stabilito la Corte d&#8217;Appello di Lecce, con la sentenza 16 giugno 2015 n. 419, estromettendo dal giudizio il comune, pure chiamato in causa dal danneggiato, in quanto la concessionaria, contrariamente a quanto sostenuto, non aveva provato di aver ottemperato ad un ordine dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-01-25/la-societa-che-gestisce-nu-risarcisce-danni-l-incendio-cassonetto</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/">La società che gestisce la nettezza urbana risarcisce i danni per l&#8217;incendio del cassonetto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/la-societa-che-gestisce-la-nettezza-urbana-risarcisce-i-danni-per-lincendio-del-cassonetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infiltrazioni d&#8217;acqua: paga il condominio</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/infiltrazioni-dacqua-paga-il-condominio/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/infiltrazioni-dacqua-paga-il-condominio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; purtroppo assai frequente che degli immobili subiscano danni a causa di alcune infiltrazioni d&#8217;acqua. Non sempre però è chiaro chi sia l&#8217;effettivo responsabile di simili danni. A tal proposito, con la recente sentenza numero 95 del 2015, il Tribunale di Firenze è intervenuto a fare chiarezza su un&#8217;ipotesi specifica inerente tale questione: quella in cui a subire danni sia il conduttore di un esercizio commerciale. In particolare, le infiltrazioni erano derivate dalla fuoriuscita d&#8217;acqua da un pozzetto di decantazione di proprietà del condominio e avevano danneggiato la cantina del locale, il muro perimetrale e la pavimentazione. Orbene, nel caso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/infiltrazioni-dacqua-paga-il-condominio/">Infiltrazioni d&#8217;acqua: paga il condominio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; purtroppo assai frequente che degli immobili subiscano danni a causa di alcune infiltrazioni d&#8217;acqua.<br />
Non sempre però è chiaro chi sia l&#8217;effettivo responsabile di simili danni.<br />
A tal proposito, con la recente sentenza numero 95 del 2015, il Tribunale di Firenze è intervenuto a fare chiarezza su un&#8217;ipotesi specifica inerente tale questione: quella in cui a subire danni sia il conduttore di un esercizio commerciale.<br />
In particolare, le infiltrazioni erano derivate dalla fuoriuscita d&#8217;acqua da un pozzetto di decantazione di proprietà del condominio e avevano danneggiato la cantina del locale, il muro perimetrale e la pavimentazione.</p>
<p>Orbene, nel caso di specie la responsabilità, come sancito dal giudice, non è del conduttore, ma del condominio.<br />
Nonostante il locatore si sia rivolto giudizialmente contro il proprietario dell&#8217;appartamento, infatti, il tribunale toscano ha chiarito che nessuna responsabilità debba essere addebitata a quest&#8217;ultimo.<br />
Sicuramente il locatore, ai sensi dell&#8217;articolo 1575 e 1576 del codice civile, deve consegnare la res locata in buono stato di manutenzione ed è tenuto a conservarla in condizioni tali da renderla idonea all&#8217;uso convenuto.<br />
Tuttavia, in tal caso, il danno era derivato dal pozzetto di decantazione, appartenente al condominio. Quest&#8217;ultimo, quindi, avrebbe dovuto provvedere a risarcire i danni subiti dal conduttore dell&#8217;esercizio commerciale. Non certo il locatore, il quale, peraltro, si era diligentemente attivato nei confronti del condominio, per ottenere le riparazioni necessarie e il risarcimento del danno subito dal conduttore.<br />
Fonte: Infiltrazioni d&#8217;acqua: paga il condominio<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/infiltrazioni-dacqua-paga-il-condominio/">Infiltrazioni d&#8217;acqua: paga il condominio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/infiltrazioni-dacqua-paga-il-condominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni e clausole vessatorie: la Cassazione condanna il cocktail giugulatorio</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/assicurazioni-e-clausole-vessatorie-la-cassazione-condanna-il-cocktail-giugulatorio/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/assicurazioni-e-clausole-vessatorie-la-cassazione-condanna-il-cocktail-giugulatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015 La Corte, dopo aver ribadito che  il giudice ha sempre il potere di rilevare d&#8217;ufficio la nullità del contratto o di singole clausole, anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione (Sez. Unite n. 26242/2014), afferma alcuni delicati principi: la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall&#8217;assicuratore si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l&#8217;intera materia delle obbligazioni (stesso principio potrebbe invocarsi, per esempio, allorquando un danneggiato invii una lettera all&#8217;assicuratore senza compilare il CID).Inoltre, la previsione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/assicurazioni-e-clausole-vessatorie-la-cassazione-condanna-il-cocktail-giugulatorio/">Assicurazioni e clausole vessatorie: la Cassazione condanna il cocktail giugulatorio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="sottotitolo">Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20/08/2015</p>
<div class="articleInfo"></div>
<div class="articleInfo">La Corte, dopo aver ribadito che  il giudice ha sempre il potere di rilevare d&#8217;ufficio la nullità del contratto o di singole clausole, anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione (<a href="http://www.altalex.com/documents/massimario/2015/05/04/cassazione-civile-ss-uu-sentenza-12-12-2015-n-26242">Sez. Unite n. 26242/2014</a>), afferma alcuni delicati principi: la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall&#8217;assicuratore si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l&#8217;intera materia delle obbligazioni (stesso principio potrebbe invocarsi, per esempio, allorquando un danneggiato invii una lettera all&#8217;assicuratore senza compilare il CID).Inoltre, la previsione per cui il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta di indennizzo &#8220;presso l&#8217;Agenzia di competenza&#8221; viola addirittura la libertà personale e di movimento del beneficiario, imponendogli di fatto una servitù personale senza nessun beneficio o vantaggio per l&#8217;assicuratore. La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l&#8217;onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha.Nell&#8217;assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l&#8217;avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui cita è stata stipulata l&#8217;assicurazione (c.d. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l&#8217;indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivodella pretesa attorea, va provato dall&#8217;assicuratore, non dal beneficiario.</p>
<p>La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve proporre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta per un verso è di sconfinata latitudine, in quanto &#8211; non ponendo limiti temporali &#8211; facoltìzza l&#8217;assicuratore, in teoria, a domandare sinanche cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio in gioventù o comunque molti anni prima del decesso; per altro verso addossa al beneficiario l&#8217;onere economico di estrazione delle relative copie, e l&#8217;onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza.</p>
<p>La previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo &#8220;stato successorio&#8221; del deceduto è inutile, posto che il beneficio acquista il diritto all&#8217;indennizzo <em>jure proprio,</em> non certo <em>jure haereditario,</em> e per l&#8217;assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto <em>ab intestato</em> oppure no. La previsione per cui il beneficiario deve produrre l&#8217;originale della polizza, infine, è anch&#8217;essa inutilmente gravosa, posto che di essa l&#8217;assicuratore è necessariamente già in possesso (art. 1888 c.c.), e per evitare pagamenti erronei l&#8217;unica esigenza dell&#8217;assicuratore è accertare l&#8217;identità personale del richiedente l&#8217;indennizzo, fine per il quale il possesso della polizza è irrilevante.</p>
<p>Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, vengono etichettate dalla Cassazione &#8220;coktail giugulatorio” opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l&#8217;assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell&#8217;indennizzo.</p>
<p>http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/16/la-cassazione-individua-le-clausole-vessatorie</p>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/assicurazioni-e-clausole-vessatorie-la-cassazione-condanna-il-cocktail-giugulatorio/">Assicurazioni e clausole vessatorie: la Cassazione condanna il cocktail giugulatorio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/assicurazioni-e-clausole-vessatorie-la-cassazione-condanna-il-cocktail-giugulatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile [1]. È quanto chiarito dal Tribunale di Tivoli con una recente sentenza [2] che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie. -L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione/">Incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile [1]. È quanto chiarito dal Tribunale di Tivoli con una recente sentenza [2] che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie. -L’assicurazione che nega il <strong>risarcimento </strong>al danneggiato da <strong>sinistro stradale </strong>senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile <strong>[1]</strong>. È quanto chiarito dal <strong>Tribunale di Tivoli</strong> con una recente sentenza <strong>[2]</strong> che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie.</p>
<p>Il codice stabilisce, nel caso in cui una parte agisca in causa o resista alla legittima pretesa della controparte con malafede o colpa grave, questa può essere condannata, dal giudice, anche senza una specifica richiesta dell’avversario (quindi, d’ufficio), al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, da valutarsi secondo quando al magistrato appare giusto nel caso di specie (cosiddetta liquidazione in via equitativa). Nel caso di specie, la somma è stata determinata nella misura del quadruplo delle spese processuali, a loro volta già liquidate in misura massima. Si tratta di una sorta di ristoro per aver dovuto subire un processo del quale non ve n’era necessità. Tale previsione serve per scoraggiare l’abuso del processo e la strumentalizzazione della giustizia.</p>
<div class="articolo-txt articolo-txt-banner">
<p>http://www.laleggepertutti.it/107968_incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione/">Incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/incidente-stradale-se-lassicurazione-non-risarcisce-paga-la-sanzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito  Fonte: Fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/ermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito-fonte-fermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecacace.it/it/ermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito-fonte-fermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecacace.it/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Colui che vuole ottenere il risarcimento ex art. 96 c.p.c., deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio. In mancanza di tale prova, di nessuna tutela risarcitoria potrà avvalersi il cittadino a causa del giudizio intentato contro Equitalia per ottenere l&#8217;annullamento del fermo amministrativo illegittimamente emesso per un veicolo di sua proprietà. Inoltre, l&#8217;esattore avrebbe dovuto impugnare la decisione del Giudice di Pace di cancellazione del fermo amministrativo non con ricorso in Cassazione, ma con l&#8217;appello. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 23502/2015 (qui sotto allegata) provvedendo al rigetto del ricorso sia del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/ermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito-fonte-fermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito/">fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito  Fonte: Fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Colui che vuole ottenere il risarcimento ex art. 96 c.p.c., deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio.<br />
In mancanza di tale prova, di nessuna tutela risarcitoria potrà avvalersi il cittadino a causa del giudizio intentato contro Equitalia per ottenere l&#8217;annullamento del fermo amministrativo illegittimamente emesso per un veicolo di sua proprietà.<br />
Inoltre, l&#8217;esattore avrebbe dovuto impugnare la decisione del Giudice di Pace di cancellazione del fermo amministrativo non con ricorso in Cassazione, ma con l&#8217;appello.</p>
<p>Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 23502/2015 (qui sotto allegata) provvedendo al rigetto del ricorso sia del cittadino che dell&#8217;esattore.<br />
L&#8217;uomo aveva evidenziato di aver ricevuto comunicazione di avvenuto fermo del proprio veicolo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973, a garanzia di un presunto credito preteso a titolo di sanzioni amministrative per asserite infrazioni al codice della strada.<br />
Il giudice di pace, aveva evidenziato l&#8217;illegittimo operato di Equitalia poiché non vi era prova che le cartelle esattoriali fossero state debitamente notificate al cittadino, né tale prova emergeva dalla parziale documentazione prodotta in giudizio.</p>
<p>Gli Ermellini, precisano che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all&#8217;adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un&#8217;azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass. SS.UU. ord. 15354/15).<br />
Sarebbe dovuto essere dunque esperito, avverso la sentenza del giudice di pace, il rimedio dell&#8217;appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neppure, proseguono i giudici, può accogliersi la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cittadino che non ha fornito alcuna dimostrazione relativamente all&#8217;an del pregiudizio che assume di aver sofferto e di cui ha invocato il ristoro.<br />
La norma presuppone l&#8217;accertamento sia dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito (mala fede o colpa grave) sia dell&#8217;elemento oggettivo (danno sofferto): se non risultano elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.<br />
Inammissibili ricorso e controricorso, compensate le spese del giudizio.<br />
Cassazione, sentenza n. 23502/2015</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito</p>
<p>(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/ermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito-fonte-fermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito/">fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito  Fonte: Fermo amministrativo illegittimo? Nessun risarcimento al cittadino se non prova il danno subito</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecacace.it/it/ermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito-fonte-fermo-amministrativo-illegittimo-nessun-risarcimento-al-cittadino-se-non-prova-il-danno-subito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
