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	<title>Studio Legale Cacace &#187; Languages &#187; Italiano</title>
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		<title>Corte di cassazione SEZIONE TRIBUTARIA, Sentenza n. 23555 del 18/11/2015</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Deve ritenersi legittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef e Irap dovute a seguito del recupero a tassazione di sopravvenienze attive derivanti dai contributi ricevuti dalla società contribuente ad opera della mano pubblica per la realizzazione di un&#8217;azienda turistica, integrando dette provvidenze una plusvalenza tassabile pro quota nell&#8217;esercizio in cui i contributi sono incassati e nei successivi, non oltre il quarto, con conseguente legittimità dell&#8217;accertamento per omessa dichiarazione di sopravvenienze attive, laddove il contributo in conto impianti deve essere necessariamente collegato all&#8217;acquisto di beni ammortizzabili, mentre nella specie i contributi sono diretti quantomeno a potenziare una struttura già esistente [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ritenersi legittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef e Irap dovute a seguito del recupero a tassazione di sopravvenienze attive derivanti dai contributi ricevuti dalla società contribuente ad opera della mano pubblica per la realizzazione di un&#8217;azienda turistica, integrando dette provvidenze una plusvalenza tassabile pro quota nell&#8217;esercizio in cui i contributi sono incassati e nei successivi, non oltre il quarto, con conseguente legittimità dell&#8217;accertamento per omessa dichiarazione di sopravvenienze attive, laddove il contributo in conto impianti deve essere necessariamente collegato all&#8217;acquisto di beni ammortizzabili, mentre nella specie i contributi sono diretti quantomeno a potenziare una struttura già esistente e non anche all&#8217;acquisto ex novo di beni ammortizzabili e dunque da devono essere ricompresi tra quelli in conto capitale.</p>
<p>https://www.facebook.com/dirittoitalia.it/</p>
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		<title>Paga i danni l&#8217;ex moglie che ostacola il rapporto del padre con il figlio</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Se uno degli ex coniugi non riesce a vivere il rapporto con il proprio figlio a causa del comportamento dell&#8217;altro, suo è il diritto di ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale, da farsi in via equitativa. Ed è proprio su come vada effettuata tale liquidazione che recentemente la Corte di Cassazione ha offerto interessanti spunti di riflessione. Con la sentenza numero 6790/2016, depositata dalla terza sezione civile il 7 aprile e qui sotto allegata, in particolare, i giudici hanno in parte accolto il ricorso di un uomo, separato, intenzionato ad ottenere giustizia per l&#8217;illegittimo ostacolo frapposto dalla ex moglie [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se <b>uno degli ex coniugi non riesce a vivere il rapporto con il proprio figlio a causa del comportamento dell&#8217;altro,</b> suo è il diritto di ottenere la liquidazione del<b> danno non patrimoniale, da farsi in via equitativa</b>.</p>
<p>Ed è proprio su come vada effettuata tale liquidazione che recentemente la Corte di Cassazione ha offerto interessanti spunti di riflessione.</p>
<p>Con la <b>sentenza numero 6790/2016</b>, depositata dalla terza sezione civile il 7 aprile e qui sotto allegata, in particolare, i giudici hanno in parte accolto il ricorso di un uomo, separato, intenzionato ad ottenere <b>giustizia per l&#8217;illegittimo ostacolo frapposto dalla ex moglie tra lui e il loro bambino</b>. La somma liquidata in suo favore dal giudice del merito non era per lui adeguata al danno subito.<br />
Nel dettaglio, la donna aveva ostacolato il rapporto tra padre e bambino, anche denunciando l&#8217;ex marito di aver esercitato violenza sessuale in danno del minore. <b>Ma tale denuncia era stata giudicata infondata</b> dal PM e dal G.i.p. che se ne erano occupati e, quindi, archiviata.</p>
<p>Dinanzi alla Cassazione l&#8217;uomo lamentava quindi, tra le altre cose, il fatto che <b>la Corte territoriale</b>, nel riconoscere in suo favore un danno di natura non patrimoniale liquidato in via equitativa, <b>non aveva indicato gli elementi considerati né i criteri applicati</b> per la determinazione del <i>quantum</i>.</p>
<p>In effetti il giudice del merito <b>aveva limitato la propria motivazione all&#8217;affermazione generica</b> &#8220;considerate tutte le circostanze relative all&#8217;entità della lesione del diritto del N.&#8221;.</p>
<p>È chiaro, per la Cassazione, che si tratta di <b>motivazione apparente</b> che non dà luogo all&#8217;iter logico seguito nella quantificazione del danno in via equitativa, ritenuta dal ricorrente al di sotto del dovuto.</p>
<p>Tale valutazione, infatti, pur se affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice del merito, deve comunque essere <b>sorretta dall&#8217;indicazione intelligibile dei criteri adottati</b>.</p>
<p>Il ricorso dell&#8217;uomo, quindi, almeno per tale aspetto va accolto e la Corte di appello è chiamata ad una nuova, più approfondita, analisi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21683-paga-i-danni-l-ex-moglie-che-ostacola-il-rapporto-del-padre-con-il-figlio.asp#ixzz45S36C9XW">Paga i danni l&#8217;ex moglie che ostacola il rapporto del padre con il figlio</a><br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
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		<title>Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/domanda-nuova-in-appello-anche-se-inammissibile-interrompe-la-prescrizione/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedura civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516 Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello. Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall&#8217;atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell&#8217;indennizzo da arricchimento senza causa, per l&#8217;attività svolta [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516</p>
<p>Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello.</p>
<p>Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall&#8217;atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell&#8217;indennizzo da arricchimento senza causa, per l&#8217;attività svolta dallo stesso nella valutazione dei danni subiti da alcuni agricoltori per le calamità atmosferiche.</p>
<p>L&#8217;attore premetteva di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, poi revocato dal Tribunale di Brindisi su opposizione del Comune; la successiva domanda di indebito arricchimento svolta in grado di appello era stata dichiarata inammissibile perché nuova.</p>
<p>Costituitosi in giudizio il Comune di Brindisi, il Tribunale diede ragione al professionista.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Lecce, tuttavia, accogliendo il successivo gravame del Comune, dichiarò l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto di credito del professionista a titolo di arricchimento senza causa, compensando le spese; secondo i giudici d&#8217;appello la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta solo in grado di appello era inammissibile, e in quanto tale inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell&#8217;art. 2943, commi 1 e 2.</p>
<p>Il professionista proponeva ricorso per Cassazione deducendone la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2945 c.c. e 170 c.p.c. per aver considerato l&#8217;atto d&#8217;appello inidoneo ad interrompere la prescrizione.</p>
<p>La causa veniva assegnata alla terza sezione civile, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la rimetteva al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle sezioni unite.</p>
<p>Le SS.UU. sottolineano che l&#8217;efficacia interruttiva della prescrizione è interrotta sia dalla notificazione dell&#8217;atto con cui si da inizio ad un giudizio, sia dalla domanda proposta nel corso del giudizio.</p>
<p>Infatti, osserva la Suprema Corte, anche la domanda inammissibile necessita di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato, costringendo quindi la controparte a doversi in ogni caso difendere attivamente; ragionamento non seguito dalla Corte d&#8217;appello, la quale era incorsa nella confusione dei due concetti di inammissibilità processuale e sostanziale della prescrizione.</p>
<p>Inoltre, la domanda nuova non poteva che essere notificata al difensore del soggetto costituito, sebbene questi fosse solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale; anche in tale ipotesi la prescrizione non poteva decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.</p>
<p>L&#8217;unica eccezione all&#8217;effetto interruttivo della prescrizione è di natura sospensiva, ed è data dall&#8217;estinzione del processo dovuta al comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l&#8217;effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell&#8217;atto di citazione.</p>
<p>In conclusione la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d&#8217;appello di Lecce in diversa composizione.</p>
<p>http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/03/domanda-nuova-in-appello-anche-inammissibile-interrompe-prescrizione</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/domanda-nuova-in-appello-anche-se-inammissibile-interrompe-la-prescrizione/">Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		</item>
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		<title>Evasione sotto soglia: assoluzione &#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/evasione-sotto-soglia-assoluzione-perche-il-fatto-non-sussiste/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati contro il patrimonio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cassazione Penale, Sez. III, 16 marzo 2016 (ud. 3 febbraio 2016), Sentenza n. 10964/2016 Presidente Rosi, Relatore Mengoni Con la sentenza n. 10964 depositata in data 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, qualora l’importo dell’imposta evasa si mantenga al di sotto delle soglie di punibilità previste dal d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” e non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Quest’ultima formula – scrivono i giudici di legittimità – “va adottata [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Penale, Sez. III, 16 marzo 2016 (ud. 3 febbraio 2016), Sentenza n. 10964/2016<br />
Presidente Rosi, Relatore Mengoni</p>
<p>Con la sentenza n. 10964 depositata in data 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, qualora l’importo dell’imposta evasa si mantenga al di sotto delle soglie di punibilità previste dal d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” e non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.</p>
<p>Quest’ultima formula – scrivono i giudici di legittimità – “va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità […], permanendo in tutti i tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile”.</p>
<p>Diversamente, “la formula «il fatto non sussiste», che esclude ogni rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato”.</p>
<p>http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/03/18/evasione-soglia-non-sussiste/</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/evasione-sotto-soglia-assoluzione-perche-il-fatto-non-sussiste/">Evasione sotto soglia: assoluzione &#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		<item>
		<title>Danno da ritardo aereo: risarcimento accordato al datore di lavoro dei passeggeri</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia è intervenuta a chiarire la portata interpretativa di determinate norme della Convenzione per l&#8217;unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 e, in particolare, di quelle disciplinanti la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (cfr. l&#8217;art. 19 della citata Convenzione che prevede un obbligo generale per il vettore di risarcire ogni danno da ritardo e, secondo [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia è intervenuta a chiarire la portata interpretativa di determinate norme della Convenzione per l&#8217;unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 e, in particolare, di quelle disciplinanti la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (cfr. l&#8217;art. 19 della citata Convenzione che prevede un obbligo generale per il vettore di risarcire ogni danno da ritardo e, secondo il quale, «il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».)<br />
La Corte suprema coinvolta nell&#8217;ambito di tale vicenda, inerente un contratto di trasporto internazionale concluso tra una compagnia aerea di bandiera e una persona giuridica, datrice di lavoro dei passeggeri, ha domandato alla Corte di giustizia se le norme della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo per danno da ritardo debbano essere intese e interpretate nel senso che la responsabilità di questi sussista anche nei confronti dei terzi, di persone cioè diverse dai passeggeri, quali, specificamente, la persona giuridica, datore di lavoro dei passeggeri, per i cui dipendenti questa abbia acquistato i biglietti aerei destinati al trasporto di quest&#8217;ultimi nell&#8217;ambito di una missione professionale, la quale, a causa del ritardo (di più di quattordici ore) realizzato dalla compagnia aerea, abbia dovuto sostenere delle spese aggiuntive (indennità giornaliere e contributi sociali supplementari).<br />
Nel rispondere affermativamente al quesito posto dalla Corte suprema lituana, la Corte di giustizia precisa anzitutto che, nel caso di specie, si tratta in via preliminare di stabilire se il danno da ritardo aereo di cui trattasi rientri nell&#8217;ambito di applicazione della Convenzione di Montreal, la quale, a decorrere dalla sua entrata in vigore all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, costituisce, per costante giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, «parte integrante del diritto dell&#8217;Unione» sulla cui interpretazione e applicazione la Corte è chiamata a pronunciarsi nell&#8217;ambito [pure] della sua competenza ex art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale).<br />
La questione controversa che spetta alla Corte di giustizia definire attiene, in particolare, all&#8217;eventuale legittimazione attiva della persona giuridica/datrice di lavoro a richiedere il risarcimento del danno derivante dal ritardo aereo sofferto, materialmente, dai suoi dipendenti in ragione delle spese supplementari cui questa sia incorsa a causa del ritardo medesimo (cfr., in merito, l&#8217;art. 29 della Convenzione di Montreal, a mente del quale «nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio»).<br />
In conformità ai canoni ermeneutici propri del diritto dei trattati e mutuati dal diritto dell&#8217;Unione europea, le norme dei trattati internazionali vanno interpretate, non solo in funzione dei termini in cui sono redatte, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono inserite e degli obiettivi generali che il trattato persegue. Alla luce di questi e, specialmente, dell&#8217;obiettivo di tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale che la Convenzione si prefigge, per la quale, la nozione di «utente» non è necessariamente corrispondente con quella di «passeggero», l&#8217;art. 19 della Convenzione va interpretato e applicato, secondo gli eurogiudici, «non soltanto al danno subìto da un passeggero, ma anche a quello subìto dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a far trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti».<br />
La Corte di giustizia ha infine chiarito il massimo risarcibile dai vettori aerei, i quali non potranno essere impegnati oltre il limite «per passeggero» fissato dall&#8217;articolo 22, par. 1, della Convenzione detta; il quale andrà inteso e interpretato nel senso che «il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente».</p>
<p>http://www.norma.dbi.it/notizie/45530/danno-da-ritardo-aereo-risarcimento-accordato-al-datore-di-lavoro-dei-passeggeri</p>
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		<title>Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>A tutti può capitare di smarrire alcuni documenti, ma non sempre bisogna disperare. Lo sa bene un cittadino che non riusciva più a trovare la busta contenente una lettera speditagli dall&#8217;assicurazione con raccomandata a/r, nella quale era indicata la data di ricezione della stessa. Ma tale dato era per lui fondamentale, al fine di dimostrare l&#8217;intervenuta prescrizione della controversia pendente con l&#8217;assicurazione. Così, con la sentenza numero 207/2016, il TAR del Piemonte ha dichiarato che le Poste non possono legittimamente opporre un silenzio-rifiuto a tale cittadino, che si è loro rivolto per tentare di ricavare i dati relativi alla predetta [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>A tutti può capitare di smarrire alcuni documenti, ma non sempre bisogna disperare.<br />
Lo sa bene un cittadino che non riusciva più a trovare la busta contenente una lettera speditagli dall&#8217;assicurazione con raccomandata a/r, nella quale era indicata la data di ricezione della stessa. Ma tale dato era per lui fondamentale, al fine di dimostrare l&#8217;intervenuta prescrizione della controversia pendente con l&#8217;assicurazione.</p>
<p>Così, con la sentenza numero 207/2016, il TAR del Piemonte ha dichiarato che le Poste non possono legittimamente opporre un silenzio-rifiuto a tale cittadino, che si è loro rivolto per tentare di ricavare i dati relativi alla predetta raccomandata. Per il Tribunale, infatti, è fondamentale che all&#8217;interessato venga consegnata entro un mese la copia dei registri di consegna, dai quali emerge sia la data che il numero di identificazione della missiva.</p>
<p>Non importa che per soddisfare l&#8217;utente sia necessaria una specifica e laboriosa ricerca: la legge sulla trasparenza riconosce il diritto all&#8217;accesso ai documenti. Oltretutto la ricerca non sarebbe dovuta proseguire con un&#8217;elaborazione di dati, ma solo con una fotocopia delle pagine di interesse.</p>
<p>Peraltro, nel caso di specie si trattava di un interesse qualificato, dato dalla sussistenza di una controversia giudiziaria ai fini della quale la data della raccomandata assumeva un&#8217;importanza fondamentale, dipendendo da essa la valutazione circa la permanenza o l&#8217;estinzione del diritto azionato.</p>
<p>Data la peculiarità della questione, in ogni caso, il TAR ha compensato le spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</p>
<p>(www.StudioCataldi.it)</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/se-la-data-di-una-raccomandata-e-importante-per-una-causa-le-poste-hanno-lobbligo-di-cercarla/">Se la data di una raccomandata è importante per una causa, le Poste hanno l&#8217;obbligo di cercarla</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		<item>
		<title>Omicidio stradale: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/omicidio-stradale-il-testo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Stradali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 entra oggi in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante &#8220;Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274&#8243;. Questi i punti salienti della nuova legge: Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 entra oggi in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante &#8220;Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274&#8243;.</p>
<p>Questi i punti salienti della nuova legge:</p>
<p>Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:<br />
la pena va da 8 a 12 anni per l&#8217;omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;</p>
<p>la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;<br />
la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.<br />
Aggravante per chi fugge. In caso di fuga l&#8217;aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.</p>
<p>Lesioni personali stradali. E&#8217; stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:</p>
<p>in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;</p>
<p>in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;<br />
negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;<br />
anche per le lesioni l&#8217;aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;<br />
sia per l&#8217;omicidio che per le lesioni, se l&#8217;evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.<br />
Revoca della patente. In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto:</p>
<p>revoca per 10 anni in caso di omicidio &#8220;semplice&#8221;;<br />
per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;</p>
<p>fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;<br />
fino a 30 anni in caso di fuga.<br />
Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.<br />
Arresto obbligatorio in flagranza. E&#8217; previsto l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza per l&#8217;omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l&#8217;effetto di stupefacen</p>
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		<item>
		<title>Sinistri stradali: non basta il Cid per dimostrare la responsabilità</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/sinistri-stradali-non-basta-il-cid-per-dimostrare-la-responsabilita/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il modulo di constatazione amichevole non può bastare a dimostrare la dinamica dell&#8217;incidente stradale né tantomeno le responsabilità ai fini del risarcimento dei danni. A maggior ragione se lo stesso presenta elementi contraddittori. A stabilirlo è il tribunale di Roma (con la recente sentenza n. 19597/2015), rigettando il ricorso di una donna che trascinava in giudizio il conducente di un autocarro di proprietà di una società e la compagnia assicurativa per ottener il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell&#8217;incidente occorso. La richiesta, basata sul Cid sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, era già stata rigettata dal giudice [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il modulo di constatazione amichevole non può bastare a dimostrare la dinamica dell&#8217;incidente stradale né tantomeno le responsabilità ai fini del risarcimento dei danni. A maggior ragione se lo stesso presenta elementi contraddittori. A stabilirlo è il tribunale di Roma (con la recente sentenza n. 19597/2015), rigettando il ricorso di una donna che trascinava in giudizio il conducente di un autocarro di proprietà di una società e la compagnia assicurativa per ottener il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell&#8217;incidente occorso.</p>
<p>La richiesta, basata sul Cid sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, era già stata rigettata dal giudice di pace, in quanto lo stesso aveva ritenuto il modello inefficace nei confronti dell&#8217;assicurazione, non firmataria dello stesso.<br />
Il tribunale avalla la decisione del giudice di prime cure, riportandosi all&#8217;insegnamento della Suprema Corte in materia, per la quale &#8220;la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo vincola il solo confidente, con la conseguenza che, correttamente, il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell&#8217;assicuratore della Rca&#8221; (cfr., da ultimo, Cass. n. 4536/2016. Leggi in merito: &#8220;Incidenti stradali: confessare la propria colpa non ha valore di piena prova&#8221;).</p>
<p>La confessione resa, dal danneggiante non proprietario, nel Cid ha ribadito, quindi, il tribunale non è sufficiente da sola a dimostrare i fatti dedotti ed è documento liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi dell&#8217;assicuratore e del proprietario del mezzo. Tanto più, nel caso di specie, visto che il modello conteneva diverse incongruenze rispetto al contenuto del ricorso giudiziale (sul soggetto alla guida, sul luogo dell&#8217;incidente, ecc.).<br />
Da qui il rigetto dell&#8217;appello e la compensazione delle spese di lite.<br />
Fonte: Sinistri stradali: non basta il Cid per dimostrare la responsabilità<br />
(www.StudioCataldi.it)</p>
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		<item>
		<title>Wi-Fi libero, il commerciante non risponde di violazioni occasionali del diritto d&#8217;autore</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/wi-fi-libero-il-commerciante-non-risponde-di-violazioni-occasionali-del-diritto-dautore/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Informatici]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>l gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non può essere ritenuto responsabile delle violazioni dei diritti d&#8217;autore commesse dall&#8217;utente. Lo scrive l&#8217;avvocato generale della Corte Ue nella conclusioni della causa C-484/14 aggiungendo che non è possibile imporgli la disattivazione della connessione Internet, né la sua protezione mediante una password o ancora sottoporre le comunicazioni ad un esame generalizzato. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoComunitario/2016-03-16/wi-fi-libero-commerciante-non-risponde-violazioni-occasionali-diritto-d-autore-122101.php</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/wi-fi-libero-il-commerciante-non-risponde-di-violazioni-occasionali-del-diritto-dautore/">Wi-Fi libero, il commerciante non risponde di violazioni occasionali del diritto d&#8217;autore</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>l gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non può essere ritenuto responsabile delle violazioni dei diritti d&#8217;autore commesse dall&#8217;utente. Lo scrive l&#8217;avvocato generale della Corte Ue nella conclusioni della causa C-484/14 aggiungendo che non è possibile imporgli la disattivazione della connessione Internet, né la sua protezione mediante una password o ancora sottoporre le comunicazioni ad un esame generalizzato.</p>
<p>http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoComunitario/2016-03-16/wi-fi-libero-commerciante-non-risponde-violazioni-occasionali-diritto-d-autore-122101.php</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/wi-fi-libero-il-commerciante-non-risponde-di-violazioni-occasionali-del-diritto-dautore/">Wi-Fi libero, il commerciante non risponde di violazioni occasionali del diritto d&#8217;autore</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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		</item>
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		<title>Telecamere posti auto. Non serve l&#8217;unanimità per l&#8217;installazione</title>
		<link>https://www.studiolegalecacace.it/it/telecamere-posti-auto-non-serve-lunanimita-per-linstallazione/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eleonorapanto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi per installare la videosorveglianza nel garage. Nessuna interferenza con la privacy in quanto le aree comuni non rientrano nella privata dimora. Non viola la privacy l&#8217;installazione di videocamere di sorveglianza che riprendono l&#8217;autorimessa comune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se finalizzata ad evitare la commissione di reati. Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17803, depositata l&#8217;8 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera che prevedeva l&#8217;installazione di un sistema di telecamere nella zona box auto, anche se non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/telecamere-posti-auto-non-serve-lunanimita-per-linstallazione/">Telecamere posti auto. Non serve l&#8217;unanimità per l&#8217;installazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bastano la maggioranza e la metà dei millesimi per installare la videosorveglianza nel garage. Nessuna interferenza con la privacy in quanto le aree comuni non rientrano nella privata dimora.</em></p>
<p><a href="http://www.condominioweb.com/videosorveglianza-in-condominio-breve-focus.1557"><strong>Non viola la privacy l&#8217;installazione di videocamere di sorveglianza</strong> </a>che riprendono l&#8217;autorimessa comune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se finalizzata ad evitare la commissione di reati.</p>
<p>Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17803, depositata l&#8217;8 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera che prevedeva l&#8217;installazione di un sistema di telecamere nella zona box auto, anche se non adottata all&#8217;unanimità, perché non si tratta di un&#8217;innovazione vietata.</p>
<p>Per il giudice romano non v&#8217;è alcuna lesione della riservatezza, in quanto le aree comuni condominiali non rientrano nei concetti di “domicilio”, di “privata dimora” e di “appartenenza di essi” ai quali si riferisce l&#8217;art. 614 c.p., nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Invero, <strong>le aree comuni sono destinate all&#8217;uso di un numero indeterminato di soggetti</strong>; di conseguenza, la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese, non trattandosi di private dimore.</p>
<div id="&quot;root_template_div&quot;"></div>
<p>Smentito in parte il Garante della privacy, che talora si è espresso contro la sorveglianza video delle parti comuni a tutela della riservatezza dei condòmini.</p>
<p><strong>Il caso</strong> – La delibera condominiale, con la quale l&#8217;assemblea aveva disposto, tra le altre cose, l&#8217;installazione di telecamere a chiuso nel garage condominiale, viene impugnata perché costituirebbe innovazione gravosa e lesiva del diritto alla privacy e, inoltre, perché votata a maggioranza, e non all&#8217;unanimità.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, nel rigettare il ricorso sul punto, sottolinea anzitutto che <a href="http://www.condominioweb.com/la-possibilita-dinstallare-un-impianto-di-videosorveglianza-nelle-parti-comuni-nelledificio.1214"><strong>l&#8217;installazione dei telecamere sulle parti comuni non costituisce innovazione vietata</strong></a> in quanto non integra modifiche che alterano l&#8217;entità materiale della parte comune e non determina un utilizzo del bene stesso per fini diversi da quelli precedenti. Non serve pertanto l&#8217;unanimità dei consensi per dare il via libera agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.</p>
<p>Quanto alla privacy, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “<em>i beni comuni o comunque privati, tuttavia aperti alla pubblica visione non possono essere oggetto della tutela offerta ai beni di privata dimora, onde l&#8217;installazione di telecamere che riprendano spazi comuni o aperti alla pubblica visione non integra neanche un&#8217;innovazione vietata da deliberare all&#8217;unanimità</em>”</p>
<p><strong>A tal proposito,</strong> il Tribunale cita anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/2008) che, dopo aver sottolineato che l&#8217;art. 14 Cost. tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in quel luogo e che, <strong>“</strong>nel caso di riprese visive, il limite costituzionale dell&#8217;inviolabilità del domicilio costituisce presidio della sfera di intangibilità della riservatezza”, ha osservato che “<em>non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Con la conseguenza che, se l&#8217;azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza</em>”.</p>
<p>Dunque, è sulla base di tali principi – ribaditi anche dalla Cassazione (sentenze n. 14346/12 e 71/13) – che va effettuata la <strong>valutazione della legittimità o meno dell&#8217;installazione di videocamere “<em>verificando se l&#8217;oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora</em></strong>. <em>Invero, se il fine indicato dal Garante è quello di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell&#8217;illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video contrariamente a quanto talora affermato dal Garante”</em>.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.condominioweb.com/installare-le-telecamere-nel-garage-non-occorre-lunanimita.12420#ixzz43RSz99z1">http://www.condominioweb.com/installare-le-telecamere-nel-garage-non-occorre-lunanimita.12420#ixzz43RSz99z1</a><br />
www.condominioweb.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it/telecamere-posti-auto-non-serve-lunanimita-per-linstallazione/">Telecamere posti auto. Non serve l&#8217;unanimità per l&#8217;installazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalecacace.it/it">Studio Legale Cacace</a>.</p>
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